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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22922/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento dei fatti per presunta errata qualificazione del reato (art. 334, comma 1 vs comma 2 cod. pen.) e mancata risposta al primo motivo di appello; 2) errata applicazione della legge penale in quanto il comma 2 di art. 334 sarebbe reato proprio del proprietario mentre l'imputato era mero possessore; 3) omissione di valutazione della qualificazione come reato colposo ex art. 335 cod. pen. e conseguente eccessività della pena; 4) violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. per mancato avviso sulla possibilità di sostituire la pena (riforma Cartabia) e mancata motivazione sulla non applicazione di pene sostitutive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che i giudici di merito hanno correttamente qualificato la condotta come dolosa e che la fattispecie poteva essere inquadrata nell'art. 334, comma 1, cod. pen., anche alla luce dell'interpretazione estensiva di 'proprietario' che comprende possessori e detentori. Sul quarto motivo la Corte non è entrata nel merito perché ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione: la condotta è stata commessa il 10/12/2015; considerando il termine di 7 anni e mezzo e 64 giorni di sospensione per cause Covid, la prescrizione è maturata il 13/08/2023. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 334 cod. pen.

    La Corte ha riaffermato che l'imputazione riguardava l'art. 334, comma 1; ha richiamato la giurisprudenza che usa il termine 'proprietario' in senso ampio, comprendendo anche possessori e detentori, per cui anche il custode giudiziario può integrare la disponibilità richiesta dalla norma

  • art. 334, comma 2 cod. pen.

    La Corte ha escluso che la diversa enunciazione del comma 2 comportasse un vizio della motivazione, osservando che la condotta era stata comunque valutata compatibilmente con la fattispecie di cui al comma 1 e che un'eventuale diversa qualificazione non avrebbe viziato il giudizio

  • art. 335 cod. pen.

    L'ipotesi colposa proposta dal ricorrente è stata esclusa: i giudici di merito hanno ritenuto la condotta volontaria e dolosa, diretta a sottrarre il bene all'esecuzione della confisca

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma introdotta con la cosiddetta riforma Cartabia che impone l'avviso al condannato circa la possibilità di sostituire la pena; la Corte non ha esaminato il mancato avviso perche' ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione del Tribunale ai fini della dosimetria della pena (aumento di pena), la Corte ha considerato corretta la calibrazione adottata in primo grado

Massime di principio

  • La qualificazione del reato in appello può differire nelle argomentazioni ma, se il fatto rientra comunque nella fattispecie contestata e la motivazione è congrua, non sussiste automatica nullità.
  • Nel reato di sottrazione di beni sottoposti a sequestro/confisca (art. 334) la nozione di 'proprietario' è interpretata in senso ampio dalla giurisprudenza: anche possessori, detentori o custodi possono rispondere se hanno disponibilità effettiva della cosa.
  • La distinzione fra dolo e colpa è decisiva per la qualificazione (art. 334 vs art. 335): il giudice verifica gli elementi fattuali e la condotta complessiva per accertare l'elemento soggettivo; la mera custodia in luogo non di proprietà non esclude automaticamente la responsabilità dolosa se emergono fatti indicativi di volontà di sottrazione.
  • La prescrizione estingue il reato e comporta annullamento senza rinvio della sentenza, sottraendo il giudice d'appello e la Cassazione dall'esaminare questioni procedurali o di merito accessorie (es. mancato avviso per pene sostitutive).
  • L'obbligo di avviso previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (riforma Cartabia) deve essere rispettato, ma l'eventuale violazione può diventare priva di rilievo se nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione.

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