Cassazione Penale, Sentenza n. 22922/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento dei fatti per presunta errata qualificazione del reato (art. 334, comma 1 vs comma 2 cod. pen.) e mancata risposta al primo motivo di appello; 2) errata applicazione della legge penale in quanto il comma 2 di art. 334 sarebbe reato proprio del proprietario mentre l'imputato era mero possessore; 3) omissione di valutazione della qualificazione come reato colposo ex art. 335 cod. pen. e conseguente eccessività della pena; 4) violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. per mancato avviso sulla possibilità di sostituire la pena (riforma Cartabia) e mancata motivazione sulla non applicazione di pene sostitutive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che i giudici di merito hanno correttamente qualificato la condotta come dolosa e che la fattispecie poteva essere inquadrata nell'art. 334, comma 1, cod. pen., anche alla luce dell'interpretazione estensiva di 'proprietario' che comprende possessori e detentori. Sul quarto motivo la Corte non è entrata nel merito perché ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione: la condotta è stata commessa il 10/12/2015; considerando il termine di 7 anni e mezzo e 64 giorni di sospensione per cause Covid, la prescrizione è maturata il 13/08/2023. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
La Corte ha riaffermato che l'imputazione riguardava l'art. 334, comma 1; ha richiamato la giurisprudenza che usa il termine 'proprietario' in senso ampio, comprendendo anche possessori e detentori, per cui anche il custode giudiziario può integrare la disponibilità richiesta dalla norma
La Corte ha escluso che la diversa enunciazione del comma 2 comportasse un vizio della motivazione, osservando che la condotta era stata comunque valutata compatibilmente con la fattispecie di cui al comma 1 e che un'eventuale diversa qualificazione non avrebbe viziato il giudizio
L'ipotesi colposa proposta dal ricorrente è stata esclusa: i giudici di merito hanno ritenuto la condotta volontaria e dolosa, diretta a sottrarre il bene all'esecuzione della confisca
Norma introdotta con la cosiddetta riforma Cartabia che impone l'avviso al condannato circa la possibilità di sostituire la pena; la Corte non ha esaminato il mancato avviso perche' ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione
Richiamato nella motivazione del Tribunale ai fini della dosimetria della pena (aumento di pena), la Corte ha considerato corretta la calibrazione adottata in primo grado
Massime di principio
- La qualificazione del reato in appello può differire nelle argomentazioni ma, se il fatto rientra comunque nella fattispecie contestata e la motivazione è congrua, non sussiste automatica nullità.
- Nel reato di sottrazione di beni sottoposti a sequestro/confisca (art. 334) la nozione di 'proprietario' è interpretata in senso ampio dalla giurisprudenza: anche possessori, detentori o custodi possono rispondere se hanno disponibilità effettiva della cosa.
- La distinzione fra dolo e colpa è decisiva per la qualificazione (art. 334 vs art. 335): il giudice verifica gli elementi fattuali e la condotta complessiva per accertare l'elemento soggettivo; la mera custodia in luogo non di proprietà non esclude automaticamente la responsabilità dolosa se emergono fatti indicativi di volontà di sottrazione.
- La prescrizione estingue il reato e comporta annullamento senza rinvio della sentenza, sottraendo il giudice d'appello e la Cassazione dall'esaminare questioni procedurali o di merito accessorie (es. mancato avviso per pene sostitutive).
- L'obbligo di avviso previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (riforma Cartabia) deve essere rispettato, ma l'eventuale violazione può diventare priva di rilievo se nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione.
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