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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 7256 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. del Piemonte che aveva annullato l’accertamento sintetico relativo al 2005, con cui era stato determinato in 68.226,04 euro il maggior reddito desunto dall’acquisto di un’autovettura e di un immobile. Con il primo motivo ha denunciato extrapetizione, sostenendo che la C.T.R. avesse valutato il contributo dei genitori alle complessive necessità di vita del contribuente, mentre l’appello avrebbe riguardato soltanto la quantificazione del reddito relativo all’abitazione e il finanziamento dell’automobile. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato, rispettivamente per violazione di legge e vizio di motivazione, che la prova offerta dal contribuente fosse sufficiente a superare la presunzione dell’accertamento sintetico.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: l’atto di appello non circoscriveva inequivocabilmente il contributo dei genitori al solo acquisto dell’automobile, sicché la C.T.R. non era incorsa in extrapetizione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: la mera probabilità che i genitori avessero contribuito alle spese familiari e un generico inizio di prova non bastavano a superare la presunzione, poiché le liberalità invocate devono essere dimostrate con documentazione idonea, cui la decisione deve fare preciso riferimento, anche quanto a entità e durata del possesso delle somme o dei redditi. La sentenza della C.T.R. è stata cassata sui motivi accolti e la causa rinviata alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La doglianza va disattesa, posto che l'intera prospettazione difensiva del contribuente si correla al dedotto finanziamento da parte dei genitori delle spese sostenute, senza che possa inequivocabilmente pervenirsi alla conclusione - sulla base del tenore dell'atto di appello che il contribuente abbia ritenuto di circoscrivere la rilevanza del contributo dei genitori al solo acquisito dell'autovettura.

    Non vi è ultrapetizione quando la questione esaminata dal giudice rientra nella complessiva prospettazione difensiva della parte e l’atto di appello non mostra con chiarezza che essa abbia inteso limitarla a un profilo più ristretto.

  • Art. 360 c.p.c., n. 4

    La disposizione è stata invocata per denunciare in cassazione la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nella fattispecie la censura è stata respinta perché la valutazione della C.T.R. restava entro i temi della difesa del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6

    La norma richiede dunque qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), ossia una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

    Nel contestare un accertamento sintetico, il contribuente può provare che le spese sono state sostenute con redditi esenti o soggetti a ritenuta, oppure con liberalità, ma deve offrire documentazione idonea a dimostrare concretamente la provenienza delle risorse e, per i redditi invocati, la loro entità e durata nel tempo. Una presunzione generica o la sola plausibilità dell’aiuto familiare non sono sufficienti.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro un accertamento sintetico, chi invoca donazioni o aiuti economici familiari deve documentarli in modo concreto: occorre provare l’effettiva disponibilità delle risorse e la loro consistenza e durata, non basta affermare che il sostegno dei familiari è probabile o consueto.
  • La prova documentale delle risorse deve essere specificamente valutata nella motivazione della decisione; un generico riferimento a documenti o a massime di esperienza non supplisce alla dimostrazione dei fatti rilevanti.
  • Per stabilire se il giudice abbia deciso oltre i limiti della domanda, l’atto di appello va letto nel suo complesso: non vi è extrapetizione se la questione affrontata è coerente con la complessiva difesa e non risulta chiaramente esclusa o circoscritta dalla parte.

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