Cassazione Penale, Sentenza n. 36941/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza dell’11 giugno 2026 del Tribunale di Salerno, che aveva confermato gli arresti domiciliari per i reati provvisoriamente contestati ai capi 34 e 35: introduzione nel territorio dello Stato di armi da guerra o tipo guerra e detenzione e trasporto di arma clandestina. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge processuale, perché, dopo la rinuncia al motivo relativo alla gravità indiziaria, il Tribunale si sarebbe pronunciato su tale questione extra petita; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della connivenza non punibile, sostenendo di essersi limitato a fare da autista dell’auto che precedeva quella in cui erano custodite le armi, insieme a un coindagato che il Tribunale avrebbe qualificato come staffetta, senza iniziativa e con una condotta occasionale di mera conoscenza o adesione morale; 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta degli arresti domiciliari, ritenuta contraria al principio del minore sacrificio. Il ricorso è stato trasmesso via PEC il 2 luglio 2026, anziché mediante deposito telematico; il difensore ha addotto l’impossibilità di selezionare nel portale la voce “tribunale del riesame” e ha prodotto la schermata di un tentativo di deposito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per il mancato rispetto delle modalità telematiche di deposito applicabili dal 10 aprile 2026 ai ricorsi cautelari. La schermata allegata non documentava un malfunzionamento certificato o attestato ai sensi dell’art. 175-bis c.p.p.; né consentiva la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p., non essendo stata presentata un’apposita istanza e non risultando dimostrato un impedimento oggettivo e perdurante. La Corte ha precisato che il ricorso era stato depositato prima della scadenza del termine, ma ciò non suppliva all’assenza della prova richiesta per giustificare il deposito non telematico. La declaratoria d’inammissibilità ha impedito l’esame dei tre motivi relativi alla gravità indiziaria, alla connivenza non punibile e alle esigenze e modalità della misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata esclusa la colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
l'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, secondo le forme di deposito previste per le impugnazioni.
salvo che la legge disponga diversamente, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
In assenza di una diversa previsione, l’impugnazione va depositata telematicamente, secondo l’art. 111-bis c.p.p., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
Tale ultima norma, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede il deposito telematico quale modalità esclusiva del deposito di atti, documenti, richieste, memorie, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis cod. proc. pen.
Il deposito telematico è la modalità ordinaria ed esclusiva per gli atti processuali cui si applica la disposizione, fatte salve le ipotesi di malfunzionamento disciplinate dall’art. 175-bis c.p.p. e le disposizioni transitorie.
In entrambi i casi di malfunzionamento, il comma 3 dell'art. 175-bis consente la redazione di atti e documenti in formato analogico e il deposito con modalità non telematiche.
Il deposito non telematico è consentito, senza necessità di ricorrere alla restituzione nel termine, quando ricorre uno dei malfunzionamenti del sistema previsti dalla norma e certificati o accertati e attestati secondo le modalità prescritte.
art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022
Ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. Igs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata, infatti, posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati.
La decorrenza dell’obbligo di deposito telematico è stata coordinata con la disciplina regolamentare e con i termini transitori stabiliti per uffici e categorie di atti.
art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022
Durante tale periodo l'art. 87-bis, comma 1, d. Igs. n. 150/2022 ha consentito il deposito mediante posta elettronica certificata per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'ad 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo.
La possibilità transitoria di depositare via PEC era limitata al periodo e agli atti non esclusi dalle disposizioni richiamate; non costituiva una modalità alternativa permanente al deposito telematico.
art. 3, comma 3-ter, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217
Per quanto rileva in questa Sede, il regolamento adottato con il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2026 n. 114, ha individuato, all'art. 3, comma 3-ter, il termine ultimo del 31 marzo 2026, per il deposito degli atti tramite posta elettronica certificata negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), cioè il Tribunale ordinario, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
Per gli atti e gli uffici indicati, il termine ultimo per il deposito via PEC era il 31 marzo 2026; dopo tale data il ricorso cautelare doveva essere depositato secondo la disciplina telematica ordinaria, salvo le eccezioni previste dalla legge.
i casi non riconducibili alla citata disposizione possono rilevare ai fini della restituzione nel termine prevista dall'art. 175 proc. pen., costituente regola generale, per la quale deve essere dimostrato il caso fortuito o la forza maggiore.
Le disfunzioni non rientranti nei casi tipizzati dall’art. 175-bis possono essere fatte valere mediante richiesta di restituzione nel termine, nell’ambito dell’apposito procedimento e con prova del caso fortuito o della forza maggiore. L’impedimento deve essere oggettivo e non riconducibile al comportamento dell’interessato, salvo condizionamenti esterni assoluti.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione determina, pertanto, l'inammissibilità dell'impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anch'esso modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 150, cit.
La violazione delle modalità prescritte per il deposito dell’impugnazione comporta l’inammissibilità, salvo che ricorrano i presupposti legali per il deposito non telematico o per la restituzione nel termine.
art. 12 preleggi
è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi;
La Corte richiama il criterio letterale per sostenere che la disciplina del deposito telematico e la relativa conseguenza d’inammissibilità siano coerenti con il testo della legge.
art. 6 CEDU
non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del favor impugnationis
La conseguenza d’inammissibilità per il deposito non conforme non è, secondo la Corte, incompatibile con il diritto di accesso alla giustizia né lesiva del favor impugnationis.
Massime di principio
- Dopo la scadenza del regime transitorio applicabile, il ricorso per cassazione cautelare deve essere depositato telematicamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; il deposito via PEC non è una modalità alternativa, salvo i casi previsti dall’art. 175-bis c.p.p.
- Per avvalersi del deposito non telematico ai sensi dell’art. 175-bis c.p.p. occorre che il malfunzionamento sia certificato o accertato e attestato secondo le procedure previste dalla norma; la semplice schermata di un tentativo di deposito non sostituisce tali adempimenti.
- Un impedimento informatico non riconducibile ai casi tipizzati dall’art. 175-bis c.p.p. può essere dedotto mediante richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p., nel relativo procedimento e con prova di un impedimento oggettivo, non imputabile all’interessato, e causalmente rilevante per il mancato tempestivo esercizio dell’impugnazione.
- Il deposito dell’impugnazione con modalità non conformi comporta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., quando non siano dimostrati i presupposti per il deposito alternativo o per la restituzione nel termine.
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