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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24200/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune censurava la sentenza impugnata sostenendo che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fosse obbligatoria la presentazione di una specifica dichiarazione ai sensi dell'art. 91-bis d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 e dei decreti attuativi (d.m. 19 novembre 2012, n. 200 e d.m. 26 giugno 2014), nonché dell'art. 2, comma 5-bis d.l. 31 agosto 2013, n. 102. Tale dichiarazione doveva essere presentata tramite il modello ministeriale e rispettando un termine perentorio (per gli anni 2012/2013 il termine finale era stato fissato al 30 novembre 2014). Il Comune rilevava altresì che la dichiarazione non fosse mera dichiarazione di scienza emendabile ma atto di volontà destinato a manifestare l'intento di avvalersi del beneficio e che la contribuente avesse presentato la dichiarazione solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento (18 dicembre 2017), quindi in ritardo e oltre il termine decadenziale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nel primo motivo, ritenendo che il sistema IMU richieda effettivamente la presentazione di una dichiarazione secondo il modello ministeriale entro il termine perentorio individuato dalla normativa (di regola il 30 giugno dell'anno successivo; per gli anni 2012/2013 la dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 settembre 2014, poi prorogato al 30 novembre 2014). La dichiarazione è stata qualificata come atto di volontà (non mera dichiarazione di scienza) volto a manifestare l'intento di avvalersi dell'esenzione; ne consegue che la mancata presentazione entro il termine comporta la decadenza dal beneficio. Poiché la contribuente ha presentato la dichiarazione tardivamente (dopo la notifica dell'accertamento), la Corte ha ritenuto che la facoltà di ottenere l'esenzione fosse decaduta e ha quindi accolto il ricorso del Comune, assorbendo gli altri motivi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione si è data senza istruttoria aggiuntiva.

Norme richiamate

  • art. 91-bis, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    comma 1, lett. i), commi 2 e 3

    Introduce il riferimento alla utilizzazione "con modalità non commerciali" e prevede, per i casi di utilizzazione mista, il meccanismo applicativo dell'esenzione e il ricorso ad una dichiarazione ministeriale per determinare la quota esente; la Corte lo considera parte del quadro che impone l'obbligo dichiarativo.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Attribuiva al Ministro dell'Economia il potere di approvare i modelli di dichiarazione e di versamento; tale rinvio normativo è stato ritenuto fondamento dell'obbligo di utilizzare il modello ministeriale.

  • d.m. 19 novembre 2012, n. 200

    Fissa i criteri per la determinazione del rapporto proporzionale in caso di utilizzazione mista e stabilisce l'obbligo per gli enti non commerciali di presentare la dichiarazione prevista; conferma l'assetto procedurale dichiarativo.

  • d.m. 26 giugno 2014

    art. 1 (approvazione modello), art. 2, comma 1, art. 5 e art. 5, comma 2

    Approva il modello ministeriale di dichiarazione (applicabile dall'anno 2012) e stabilisce termini di presentazione (di regola 30 giugno dell'anno successivo, con specifiche proroghe al 30/9/2014 e poi al 30/11/2014 per gli anni 2012/2013); afferma l'obbligo di dichiarazione anche per immobili totalmente esenti.

  • d.l. 31 agosto 2013, n. 102

    Stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei benefici, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU; la Corte interpreta tale disposizione come espressiva della natura decadenziale del termine.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    art. 7, comma 1, lett. i) (esenzione)

    Indica la causa normativa dell'esenzione; la Corte conferma che il godimento dell'esenzione è subordinato all'adempimento degli obblighi dichiarativi posti dalla normativa IMU successiva.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (regime ICI precedente)

    Richiamato per spiegare la differenza rispetto al precedente regime ICI, che escludeva l'obbligo dichiarativo per i soggetti indicati nell'art. 7; la Corte evidenzia il mutamento operativo con l'avvento dell'IMU.

  • Decisione della Commissione UE

    Decisione 2013/284/UE del 19 dicembre 2012

    La disciplina dichiarativa e le modifiche normative sono state adottate anche per rendere compatibile l'esenzione con le regole UE sugli aiuti di Stato; la Corte lo utilizza a supporto della ragione di fondo dell'obbligo dichiarativo.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sulla prova e onere della prova; evocata nei motivi ma la decisione è stata assorbente sul piano della questione dichiarativa, rendendo superfluo un nuovo esame probatorio.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 504/1992 è richiesto l'invio di una specifica dichiarazione mediante il modello ministeriale nei termini stabiliti: di regola entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio possesso o di variazione; per gli anni 2012/2013 termini straordinari sono stati fissati (originariamente 30/09/2014, poi prorogato al 30/11/2014).
  • La dichiarazione per la fruizione dell'esenzione ha natura di atto di volontà (non una mera dichiarazione di scienza) e quindi non è soggetta al principio generale di emendabilità: la sua mancata presentazione entro il termine previsto determina la decadenza dal beneficio.
  • Il termine imposto dalla normativa è di natura decadenziale e perentoria in ragione della funzione pubblica (controllo da parte dell'ente impositore e programmazione delle risorse): tardività non sanabile dopo la notifica di atti accertativi.
  • Nel caso di utilizzazione mista dell'immobile, la quota di esenzione va determinata secondo i criteri previsti dall'art. 91-bis e dal d.m. 200/2012, sulla base della dichiarazione che individua il rapporto proporzionale tra utilizzazione non commerciale e commerciale.
  • La qualificazione dell'utilizzatore (es. associazione privata di fedeli vs ente ecclesiastico) non produce automaticamente la presunzione del carattere non commerciale: quando l'utilizzatore non sia ente riconosciuto, occorre un accertamento concreto sull'effettiva attività svolta e sulla sussistenza dei requisiti per l'esenzione.
  • Le disposizioni introdotte per l'IMU sono state pensate anche in funzione di compatibilità con il diritto UE sugli aiuti di Stato; ciò giustifica l'introduzione dell'obbligo dichiarativo e del termine decadenziale.
  • In situazioni simili, il contribuente che intenda avvalersi di esenzioni tributarie soggette a dichiarazione deve presentare la documentazione entro il termine previsto e con il modello ministeriale: l'assenza o la tardività della dichiarazione rende difficoltosa la difesa in sede contenziosa e di regola comporta la perdita del beneficio.

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