Cassazione Penale, Sentenza n. 32925/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano che la condannava per il reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n.4 c.p.). Sono dedotti due motivi: (1) vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., sostenendo che la Corte ha ritenuto il gravame aspecifico nonostante fosse intervenuta la remissione di querela da parte della persona offesa, nonché l'intervenuto risarcimento del danno; (2) violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p., con riferimento alle norme transitorie dei decreti legislativi e d.l. che hanno differito l'entrata in vigore della riforma (d.lgs. 150/2022 e disposizioni connesse), posto che il reato è procedibile a querela di parte e la querela era stata rimessa.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: è accertato che la persona offesa ha rimesso la querela in data 21/07/2020 a seguito del risarcimento del danno; la remissione estingue il reato di furto aggravato (art. 625 n.4 c.p.). Sulla base di principi di retroattività favorevole (art. 2, comma 4 c.p. e giurisprudenza di Sezioni Unite), la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha posto a carico della ricorrente le spese del procedimento. In sostanza il ricorso è stato accolto con annullamento dell'ordinanza impugnata per estinzione del reato.
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa al delitto di furto; citata in combinazione con l'art. 625 n.4 per la fattispecie contestata.
Aggravante del furto contestata; la Corte ha ritenuto che la fattispecie, pur aggravata, sia divenuta procedibile a querela di parte in relazione alle modifiche normative rilevanti e alla remissione di querela intervenuta, con conseguente estinzione.
Motivo di impugnazione che riguarda il vizio di motivazione; il ricorrente aveva dedotto insufficiente o errata motivazione in relazione alla aspecificità del gravame e alla remissione della querela.
Motivo di impugnazione per violazione di legge, riferito alle disposizioni transitorie che riguardano la procedibilità del reato (passaggio a procedibilità a querela di parte).
d.lgs. 10/10/2022 attuativo della legge 134/2021
Richiamato come disposizione transitoria collegata alla riforma del processo penale che ha influito sui termini ed entrata in vigore del d.lgs. 150/2022; la ricorrente invocava tali disposizioni per sostenere la procedibilità a querela.
Richiamato nel quadro delle norme che hanno differito l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022; citato a fini di questione transitoria sulla procedibilità del reato.
d.lgs. 150/2022, conv. in legge 199/2022
Riforma normativa rilevante che ha inciso sulle condizioni di procedibilità di taluni reati; la Corte ha valutato gli effetti transitori e la retroattività favorevole di modifiche che rendono procedibile a querela la fattispecie contestata.
Principio di retroattività della legge penale più favorevole: le modifiche favorevoli si applicano retroattivamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella. La Corte ha fondato su tale principio l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli nel caso concreto.
Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Giurisprudenza di principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato, prevalendo su eventuali cause di inammissibilità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Giurisprudenza di Sezioni Unite richiamata per i principi relativi all'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli e all'effetto estintivo della remissione di querela anche con riferimento a reati commessi prima della riforma.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e accettata, estingue il reato anche quando il procedimento sia in fase di impugnazione; ciò può determinare l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti impugnati.
- Se una modifica normativa è favorevole all'imputato (es. rende la fattispecie procedibile a querela), tale modifica si applica retroattivamente ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, e può incidere sullo stato di procedibilità dei reati commessi anteriormente.
- La sopravvenuta estinzione del reato prevale su questioni di inammissibilità dell'impugnazione: la Corte di legittimità può accogliere il ricorso e annullare il provvedimento impugnato per estinzione anche se la Corte territoriale aveva dichiarato l'appello inammissibile.
- Nelle ipotesi in cui la remissione di querela sia fatta a seguito di risarcimento del danno, è opportuno documentare tempestivamente tale remissione nel processo di impugnazione perché abbia efficacia estintiva rispetto ai procedimenti pendenti.
- In presenza di modifiche legislative transitorie, è fondamentale valutare la normativa applicabile al fatto commesso e verificare se sussistano disposizioni più favorevoli che impongano l'applicazione retroattiva; la difesa dovrebbe sollevare espressamente tali profili in cassazione.
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