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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14531/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. I motivi principali: (1) vizio procedurale ai sensi dell'art. 309 c. 10 e c. 5 c.p.p., per la mancata trasmissione degli allegati 1-85 all'informativa del 29/07/2024, che avrebbe reso inefficace l'ordinanza cautelare; (2) contraddittorietà e insufficiente motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, denuncia di confusione tra posizioni degli indagati e insufficienza delle dichiarazioni e documenti richiamati; (3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari (in particolare l'inquinamento probatorio); (4) erronea valutazione del pericolo di reiterazione del reato e mancata considerazione dell'adeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: (1) non è provata la mancata trasmissione degli allegati: la Procura aveva trasmesso l'informativa e gli allegati (nota del 24/10/2024) e la difesa non aveva chiesto prima dell'udienza l'accesso al fascicolo; la giurisprudenza considera che una trasmissione 'difettosa' o un file non leggibile non equivale a una mancata trasmissione ai sensi dell'art. 309 c.5 c.p.p.; (2) sul piano del merito la Corte di cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto proprie del giudice del merito; i gravi indizi sono stati ritenuti adeguatamente motivati alla luce delle analisi dei conti correnti, delle chat tra Falcone e Fusaroli, di fotografie di documenti, e della cartellina recante il nome 'Fabrizio'; (3) le esigenze cautelari sono state motivate: rischio di inquinamento probatorio (uso di canali riservati) e pericolo di reiterazione atteso il contesto strutturato dell'associazione e la pericolosità del soggetto; (4) la sostituzione con misure meno afflittive è stata ritenuta inadeguata per la stabilità e professionalità della condotta e i collegamenti con altri soggetti compiacenti. Pertanto l'ordinanza del riesame è confermata e il ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la necessità di trasmissione degli atti al giudice del riesame e la perdita di efficacia della misura in caso di mancata trasmissione. La Corte ha interpretato che la perdita di efficacia deriva dalla 'mancata' trasmissione e non dalla mera trasmissione difettosa o da atti non leggibili; quindi una trasmissione incompleta o difettosa non configura automaticamente l'inefficacia della misura.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita la cognizione della Corte di cassazione su questioni di fatto: il sindacato si estende alla verifica della motivazione sotto il profilo di logicità e coerenza ma non alla riconsiderazione degli accertamenti di fatto che competono al giudice del merito.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma relativa alle esigenze cautelari (prevenzione della commissione di altri reati). La Corte ha ritenuto che tale esigenza sia integrata quando sussistono elementi che rendono concreto il rischio di reiterazione, specie in contesti organizzati e con collegamenti esterni.

  • art. 416 cod. pen.

    Riguarda il reato di associazione per delinquere. La Corte ha ritenuto che i gravi indizi a carico del ricorrente potevano supportare l'ipotesi associativa sulla base di movimentazioni finanziarie, chats e documentazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: usato in combinazione con le altre fattispecie per inquadrare la partecipazione del ricorrente alle condotte illecite.

  • art. 8, co. 2, D.Lgs. 74/2000

    Riferimento a reati tributari che fanno parte del quadro contestato all'interno dell'associazione criminale.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Riguarda il reato di riciclaggio; la Corte ha ritenuto che le ingenti movimentazioni sui conti, i pagamenti per fatture inesistenti e i trasferimenti all'estero costituiscono indizi di riciclaggio.

  • art. 166, co. 1, lett. a) e c) D.Lgs. 58/98

    Norme in materia di mercato finanziario richiamate per alcune contestazioni collegate a portafogli virtuali e movimentazioni finanziarie; utilizzate nel quadro complessivo delle imputazioni.

Massime di principio

  • La mancata reperibilità o la non leggibilità di documenti trasmessi in formato digitale non equivale automaticamente a una 'mancata trasmissione' ai sensi dell'art. 309 c.5 c.p.p.; la difesa deve, se ritiene, chiedere l'accesso al fascicolo e verificare l'integralità degli atti prima dell'udienza di riesame.
  • La Corte di cassazione ha poteri limitati di sindacato sulle valutazioni di fatto: non può sostituirsi al giudice del merito nel rivalutare la consistenza degli indizi, ma verifica la coerenza e la logicità della motivazione.
  • Per stabilire i 'gravi indizi di colpevolezza' nei reati associativi e di riciclaggio sono rilevanti elementi come l'analisi delle movimentazioni bancarie, le conversazioni/chat tra indagati e documenti rinvenuti (anche se rinvenuti in cartelline con nominativi), purché la motivazione colleghi tali elementi alla partecipazione dell'indagato.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato anche sulla circostanza che gli indagati utilizzino canali di comunicazione riservati o mezzi volti a tenere segrete le comunicazioni; ciò giustifica misure cautelari più restrittive.
  • La valutazione sull'adeguatezza di misure meno afflittive deve tener conto non solo delle condizioni personali ma anche della pericolosità, della stabilità e professionalità della condotta e dei collegamenti dell'indagato con soggetti compiacenti: in contesti organizzati gli arresti domiciliari possono risultare insufficienti.

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