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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14428/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

si discuteva se reati di truffa giudicati separatamente e commessi in epoca immediatamente antecedente al periodo di operatività del sodalizio dovessero essere considerati riconducibili a una comune cornice deliberativa (preordinazione) e quindi assorbiti nel contesto della continuazione o della contestazione associativa. Il ricorrente lamentava che, data l'identità tipologica degli episodi, la condotta concorsuale con soggetti poi risultati sodali e la prossimità temporale, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare analiticamente se sussistessero indizi di preordinazione criminosa e continuazione.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia fornito adeguata motivazione sul punto e che, alla luce della tipologia identica dei fatti, della contiguità temporale e della condotta concorsuale con i futuri sodali, fosse necessaria una verifica analitica volta a escludere o confermare la riconducibilità di quei reati alla medesima cornice deliberativa. In pratica è stata censurata la carenza motivazionale e disposta la necessità di un approfondimento motivato (accoglimento parziale del motivo e rinvio/necessità di nuova valutazione, secondo quanto evincibile dal testo).

Norme richiamate

  • istituto della continuazione (ricostruzione induttiva della volontà criminosa)

    la continuazione va accertata ex post, ricostruendo induttivamente la volontà criminosa con elevata probabilità o spiccata verosimiglianza; la verifica richiede motivazione analitica quando sussistono elementi di contiguità temporale, identità tipologica e partecipazione concorsuale

  • contestazione del reato associativo / sodalizio criminale

    la ricostruzione della sussistenza di una cornice associativa deve considerare anche fatti anteriori se emergono elementi che ne dimostrino la preordinazione o la continuità con le condotte poi concretizzatesi nel periodo di operatività del sodalizio

Massime di principio

  • Se reati anteriori sono tipologicamente identici e temporalmente prossimi a quelli contestati nell'ambito di un'associazione, il giudice deve motivare analiticamente perché tali fatti non siano ricondotti alla stessa cornice deliberativa
  • La sussistenza della continuazione si valuta ex post e richiede una ricostruzione induttiva della volontà criminosa fondata su elevata probabilità o spiccata verosimiglianza
  • La mera separata pronuncia su reati anteriori non esclude automaticamente la loro rilevanza ai fini dell'associazione: occorre verificare elementi di concorso di persone, finalità comuni e proseguimento della strategia criminosa
  • L'assenza di una motivazione adeguata sulla non riconducibilità di reati antecedenti al contesto associativo può portare alla riforma o al rinvio della decisione per un approfondimento

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