Cassazione Penale, Sentenza n. 14428/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
si discuteva se reati di truffa giudicati separatamente e commessi in epoca immediatamente antecedente al periodo di operatività del sodalizio dovessero essere considerati riconducibili a una comune cornice deliberativa (preordinazione) e quindi assorbiti nel contesto della continuazione o della contestazione associativa. Il ricorrente lamentava che, data l'identità tipologica degli episodi, la condotta concorsuale con soggetti poi risultati sodali e la prossimità temporale, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare analiticamente se sussistessero indizi di preordinazione criminosa e continuazione.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia fornito adeguata motivazione sul punto e che, alla luce della tipologia identica dei fatti, della contiguità temporale e della condotta concorsuale con i futuri sodali, fosse necessaria una verifica analitica volta a escludere o confermare la riconducibilità di quei reati alla medesima cornice deliberativa. In pratica è stata censurata la carenza motivazionale e disposta la necessità di un approfondimento motivato (accoglimento parziale del motivo e rinvio/necessità di nuova valutazione, secondo quanto evincibile dal testo).
Norme richiamate
istituto della continuazione (ricostruzione induttiva della volontà criminosa)
la continuazione va accertata ex post, ricostruendo induttivamente la volontà criminosa con elevata probabilità o spiccata verosimiglianza; la verifica richiede motivazione analitica quando sussistono elementi di contiguità temporale, identità tipologica e partecipazione concorsuale
contestazione del reato associativo / sodalizio criminale
la ricostruzione della sussistenza di una cornice associativa deve considerare anche fatti anteriori se emergono elementi che ne dimostrino la preordinazione o la continuità con le condotte poi concretizzatesi nel periodo di operatività del sodalizio
Massime di principio
- Se reati anteriori sono tipologicamente identici e temporalmente prossimi a quelli contestati nell'ambito di un'associazione, il giudice deve motivare analiticamente perché tali fatti non siano ricondotti alla stessa cornice deliberativa
- La sussistenza della continuazione si valuta ex post e richiede una ricostruzione induttiva della volontà criminosa fondata su elevata probabilità o spiccata verosimiglianza
- La mera separata pronuncia su reati anteriori non esclude automaticamente la loro rilevanza ai fini dell'associazione: occorre verificare elementi di concorso di persone, finalità comuni e proseguimento della strategia criminosa
- L'assenza di una motivazione adeguata sulla non riconducibilità di reati antecedenti al contesto associativo può portare alla riforma o al rinvio della decisione per un approfondimento
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