Cassazione Penale, Sentenza n. 14425/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre censure: 1) travisamento della prova relativo alla dichiarazione del teste Fotia circa la posizione occupata da Recupero nell'abitacolo prima del controllo, sostenendo che tale travisamento avrebbe inciso sull'attribuzione della condotta di concorso; 2) contestazione della responsabilità di Abramo per il reato di ricettazione connesso al possesso di un'arma clandestina rinvenuta nell'auto; 3) censura sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la persistente negazione dell'addebito da parte dell'imputato e il suo esercizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso. 1) Sul travisamento: non è ravvisabile un decisivo travisamento della prova. L'informazione contestata sintetizza quanto riferito concordemente dai verbalizzanti sulle ragioni del controllo e non ha inciso sull'attribuzione di concorso all'imputato; inoltre, in caso di ipotesi di 'doppia conforme' il ricorrente avrebbe dovuto dedurre specificamente che il dato probatorio era stato introdotto per la prima volta nella motivazione del grado successivo, cosa che non è avvenuta. 2) Sulla ricettazione: il possesso dell'arma con abrasione della matricola costituisce, di per sé, prova del reato di ricettazione, perché l'azione è finalizzata a impedirne l'identificazione; il giudice d'appello ha motivato razionalmente che l'arma era detenuta e portata anche da Abramo (rinvenimento incastrata nel cruscotto, impossibilità che Recupero l'avesse abbandonata repentinamente, titolarità dell'auto), pertanto la condanna per ricettazione è consequenziale in assenza di elementi contrari specifici. 3) Sulle attenuanti: il riconoscimento di attenuanti generiche e la riduzione minima della pena non possono essere esclusi semplicemente per la negazione dei fatti da parte dell'imputato, in quanto il rifiuto di ammettere la responsabilità rientra nel legittimo esercizio del diritto di difesa e non è di per sé ostativo al riconoscimento delle attenuanti.
Norme richiamate
art. 11, legge 18 aprile 1975, n. 110
art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110
L'abrasione della matricola e dei contrassegni di un'arma dimostra la volontà di impedirne l'identificazione e, in mancanza di elementi contrari, indica la consapevolezza della provenienza illecita e il proposito di occultamento, costituendo prova del reato di ricettazione.
Giurisprudenza sulla nozione di 'travisamento della prova' e 'doppia conforme'
Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013
Per configurare travisamento della prova è necessaria una deduzione che abbia per oggetto un elemento definito e inopinabile, evidenziando una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello dato dal giudice; inoltre, in ipotesi di 'doppia conforme' il ricorrente deve specificare se il dato probatorio è stato per la prima volta introdotto nella motivazione del secondo grado.
Giurisprudenza sulla prova del reato per possesso di arma clandestina
Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019; Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014; Sez. 2, n. 33581 del 28/05/2009
Il possesso di un'arma priva di matricola integra, di per sé, prova del reato di ricettazione salvo elementi contrari specifici; la valutazione deve tenere conto delle circostanze concrete del rinvenimento.
Giurisprudenza sulle circostanze attenuanti e diritto di difesa
Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024; Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020; Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022
Il comportamento processuale consistente nella negazione dell'addebito e nel mancato riconoscimento della responsabilità rientra nell'esercizio del diritto di difesa e non può di per sé precludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Massime di principio
- Per sostenere un travisamento della prova è necessario dimostrare una difformità palese e non controvertibile tra la dichiarazione resa e il significato attribuitole dal giudice; in ipotesi di 'doppia conforme' occorre dedurre specificamente che il dato probatorio è stato introdotto ex novo nella motivazione di secondo grado.
- Il rinvenimento e il possesso di un'arma con matricola abrasata costituiscono, in mancanza di elementi contrari specifici, prova del reato di ricettazione, perché l'alterazione della matricola è indice della volontà di occultare l'identità e la provenienza dell'arma.
- La valutazione della responsabilità deve fondarsi su motivazione razionale e sulla valutazione complessiva delle circostanze concrete del rinvenimento (collocazione dell'arma, possibilità di abbandono, titolarità del veicolo, ecc.).
- Il diritto di difesa, incluso il negare l'addebito, non può essere penalizzato automaticamente nella valutazione delle circostanze attenuanti: la negazione non impedisce di per sé il riconoscimento di attenuanti generiche.
- Chi impugna in Cassazione deve formulare censure specifiche e circostanziate; doglianze generiche o prive di indicazioni puntuali sulla presunta viziosità della motivazione o sulle novità probatorie difficilmente riescono.
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