Cassazione Penale, Sentenza n. 14431/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava che il giudice dell'esecuzione avesse escluso la sussistenza della continuazione e della preordinazione unitaria ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p., sostenendo che il delitto di omicidio (Bruno uccise Annunziata il 12/07/2017) fosse connesso e ricompreso nel progetto criminoso dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/90) già giudicata con sentenza del 12/07/2018; il ricorrente affermava che il giudice non avrebbe valutato correttamente la connessione tra gli affari di stupefacenti e l'omicidio
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la motivazione del giudice dell'esecuzione secondo cui l'omicidio non risultava previamente programmato nell'ambito del disegno associativo: l'omicidio avvenne due anni dopo i fatti relativi al traffico di stupefacenti, al culmine di una trattativa degenerata, come atto estemporaneo deciso in seguito a una discussione (Bruno uccise Annunziata d'impeto quando la vittima lo minacciò con un bastone). La Corte ha ritenuto che non sussistesse la "preordinazione di fondo" richiesta per l'applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p., e ha ritenuto infondate le censure del ricorrente. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche per la colpa relativa all'irritualità dell'impugnazione
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
richiede una 'preordinazione di fondo' e la prova di una previa programmazione del delitto: non è sufficiente l'analogia dei reati, la condivisione di interessi economici o la tendenza a delinquere; occorre un movente-scopo unitario che identifichi una deliberazione e un progetto criminoso comune
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
l'appartenenza o l'attività in un'associazione per il traffico di stupefacenti non implica automaticamente che ogni reato commesso dal medesimo soggetto sia parte dello stesso progetto criminoso; è necessario verificare la previsione specifica dell'evento omicidiario nel disegno associativo
art. 616 cod. proc. pen.
regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna per le spese del procedimento e possibilità di condanna a somme a favore della cassa delle ammende per censure irrituali o prive di fondamento
C. Cost. n. 186 del 2000
richiamata in relazione al concetto di colpa procedurale e all'irritualità dell'impugnazione, a fondamento della sanzione pecuniaria per l'uso di rimedi processuali manifestamente inammissibili o intempestivi
Massime di principio
- Per configurare la continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. è necessario provare una programmata unitarietà del disegno criminoso ("preordinazione di fondo"); non basta la somiglianza tra reati o l'interesse economico comune
- Un reato commesso in modo estemporaneo o d'impeto, successivo nel tempo rispetto ad altri reati omogenei, difficilmente può essere ricondotto a un progetto criminoso già delineato senza elementi che indichino la previsione dell'evento omicidiario
- Nel valutare la connessione tra delitti di natura diversa (es. reati in materia di stupefacenti e omicidio) occorre cercare elementi che dimostrino che l'omicidio era stato previsto o strumentale al progetto associativo, non limitarsi a rilevare relazioni economiche o contiguità funzionale
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare sulla sussistenza o meno della preordinazione dimostrando, anche in via logica e cronologica, la previa rappresentazione delle condotte oggetto della continuazione
- Gli appellanti devono evitare censure basate su presupposti di diritto manifestamente errati o su travisamenti degli argomenti del giudice: ricorsi irrituali o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne al pagamento delle spese e somme a favore della cassa delle ammende
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