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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14424/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo della somma di euro 9.220,00, sostenendo violazione di legge per mancanza di motivazione, l'insussistenza del fumus commissi delicti, la legittima provenienza del denaro (con dichiarazioni difensive di terzi) e la mancata pertinenzialità del denaro rispetto al reato contestato (art. 73 d.P.R. 309/90, invocando anche il comma 5).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché esso non deduce alcuna effettiva violazione di legge ma si limita a censurare la ricostruzione motivazionale del giudice del riesame, censura non consentita in sede di cassazione per provvedimenti cautelari reali. La Corte ha ritenuto che il sequestro sia stato disposto in funzione della confisca 'allargata' ex art. 240‑bis c.p., avendo il giudice di merito rilevato la sproporzione tra la somma rinvenuta e i redditi dell'indagata e del convivente (non giustificabili), nonché la presenza di tagli elevati e indizi di attività di spaccio. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti; la decisione ricorda il riferimento al comma 1 (reati di droga) e al comma 5 (fattispecie previste dal comma 5 richiamate dalla difesa), ma non ritiene decisiva la contestazione della connessione diretta del denaro al singolo atto di cessione quando il sequestro è finalizzato alla confisca allargata

  • art. 240‑bis cod. pen.

    è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica

    Il sequestro preventivo è stato disposto con finalità di confisca allargata ex art. 240‑bis: ai fini di tale disciplina è rilevante la sproporzione tra valori detenuti e redditi dichiarati dell'indagato; in questo ambito il giudice può ritenere il denaro pertinente anche senza prova puntuale che ogni banconota derivi direttamente dallo specifico reato contestato

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla regola secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, può essere disposta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria salvo che l'inammissibilità non derivi da assenza di colpa

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso, con riferimento a provvedimenti cautelari reali, un sindacato esteso sulla motivazione di fatto: il ricorso deve dedurre violazioni di norme di diritto, non semplici contestazioni valutative.
  • Il sequestro preventivo può essere disposto in vista della confisca 'allargata' ex art. 240‑bis c.p.: in tale ipotesi il criterio rilevante è la sproporzione tra valori posseduti e redditi dichiarati, e non è necessaria la prova puntuale che il denaro derivi nello specifico dal singolo illecito contestato.
  • Quando la difesa deduce la lecita provenienza del denaro, occorre contestare specificamente la rilevanza e la sufficienza degli elementi posti a fondamento della sproporzione e della pertinenzialità al reato o alla confisca allargata; mere dichiarazioni difensive generiche o argomentazioni non mirate rischiano di risultare insufficienti in sede di cassazione.
  • La mancata specificità nel ricorso per cassazione (es. contestare soltanto la valutazione probatoria del giudice di merito) comporta elevato rischio di inammissibilità e conseguente condanna alle spese processuali e a sanzione pecuniaria, salvo che l'inammissibilità non sia priva di colpa.
  • In casi di sequestro di denaro contante con tagli rilevanti e presenza di stupefacenti o strumenti da taglio/pesatura, il giudice può ritenere sussistenti indizi sufficienti per finalità di confisca, salvo prova rigorosa e specifica della lecita provenienza da parte dell'interessato.

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