Cassazione Civile, Ordinanza n. 14359/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio d'appello definito dalla Corte d'appello di Lecce con due decisioni successive e di identico contenuto. La prima sentenza, pubblicata il 27 luglio 2021, risultava sottoscritta solo dal consigliere estensore e priva della sottoscrizione del presidente del collegio. Il giorno seguente il presidente della sezione feriale dichiarava la nullità della decisione e disponeva la rinnovazione del provvedimento, con nuovo deposito di una sentenza identica ma munita di entrambe le sottoscrizioni. La parte soccombente ricorreva per cassazione contro entrambe le sentenze con due motivi: con il primo deduceva la nullità della sentenza n. 876/2021 e del procedimento per vizio di costituzione del giudice, sostenendo che, dopo la pubblicazione della prima decisione, la potestas decidendi della Corte d'appello si era esaurita e che la rinnovazione era illegittima perché il rimedio era solo l'impugnazione; con il secondo deduceva la nullità della sentenza n. 874/2021 per mancanza della sottoscrizione del presidente del collegio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha qualificato la mancanza della sola sottoscrizione del presidente del collegio nella sentenza n. 874/2021 come nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., quindi deducibile solo nei limiti e secondo le regole del mezzo di impugnazione. Ha invece ritenuto che la successiva sentenza n. 876/2021, emessa in rinnovazione dopo la pubblicazione della prima decisione, fosse nulla in modo insanabile per difetto di potere del giudice, poiché la Corte d'appello, una volta pubblicata la sentenza, era ormai spogliata della potestas iudicandi e non poteva rinnovare d'ufficio il provvedimento. Ne è derivato: cassazione senza rinvio della sentenza n. 876/2021, perché il processo non poteva essere proseguito; cassazione con rinvio della sentenza n. 874/2021 alla Corte distrettuale, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento per vizio di costituzione del giudice e per mancanza di sottoscrizione
la pubblicazione della sentenza segna il compimento dell'iter formativo della decisione e l'esaurimento del potere decisorio del giudice
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità assoluta e insanabile della seconda decisione
la sentenza collegiale priva di una delle due sottoscrizioni è affetta da nullità sanabile, deducibile solo nei limiti e secondo le regole del mezzo di impugnazione
non è applicabile alla mancanza di una sola sottoscrizione nella sentenza collegiale, che non integra nullità insanabile
richiamato nel provvedimento presidenziale che aveva disposto la rinnovazione della sentenza
richiamato per la necessità della sottoscrizione della sentenza
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito
norma processuale richiamata per la trattazione camerale con deposito di memoria
Massime di principio
- La sentenza collegiale priva della sola sottoscrizione del presidente o del relatore non è inesistente, ma nulla in modo sanabile; il relativo vizio si fa valere soltanto con gli ordinari mezzi di impugnazione e secondo le loro regole.
- Una volta pubblicata la sentenza, il giudice si spoglia del potere di decidere sulla controversia; la successiva rinnovazione d'ufficio della decisione da parte dello stesso giudice è preclusa quando il vizio è solo sanabile.
- Il potere di rinnovazione dell'atto nullo non può essere esercitato dal giudice che abbia già pronunciato una sentenza valida quanto alla sua esistenza giuridica, se il vizio denunciato integra una nullità relativa rimessa all'impugnazione della parte.
- La nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione parziale va distinta dalla nullità insanabile per difetto di costituzione del giudice: nel primo caso la decisione resta impugnabile, nel secondo la decisione successiva adottata dopo l'esaurimento del potere giurisdizionale è nulla e va cassata senza rinvio.
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