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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12627/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché il motivo dedotto concerneva l'omessa valutazione della congruità della pena in una sentenza di patteggiamento, censura non consentita dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandone la colpa, anche al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia aveva applicato, su accordo delle parti, la pena pattuita per un tentativo di furto aggravato di autovettura. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe valutato la congruità della pena applicata. La Corte ha tuttavia rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra cui non rientra il controllo sulla congruità della pena.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del tentativo, in concorso con il furto aggravato oggetto di patteggiamento.

  • art. 624 c.p.

    Norma base del furto, reato oggetto della contestazione.

  • art. 625 nn. 2, 5 e 7 c.p.

    Indicati come aggravanti del furto contestato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulla congruità della pena è estranea ai motivi consentiti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La doglianza relativa alla mera congruità della pena concordata non è scrutinabile in cassazione avverso il patteggiamento, perché non attiene né alla volontà dell'imputato, né alla correlazione tra richiesta e decisione, né alla qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni intrinseche ai motivi dedotti, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura e applicare la conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisi colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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