Cassazione Penale, Ordinanza n. 25886/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente. Con un unico motivo ha dedotto vizi attinenti alla determinazione della pena, lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha rilevato che si trattava di una doglianza non consentita perché riferita a motivi rinunciati nel concordato in appello; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia, mentre non sono proponibili questioni su motivi rinunciati o su meri vizi di commisurazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato; non sono deducibili motivi rinunciati né censure sulla pena che non determinino illegalità della sanzione.
art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'attenuante invocata attiene alla determinazione della pena nel reato in materia di stupefacenti, ma nel caso concreto la sua mancata applicazione non è stata ritenuta deducibile in cassazione perché collegata a un motivo rinunciato.
Nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., secondo il principio richiamato dalla Corte.
Non citato testualmente nel brano fornito.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre motivi rinunciati con l'accordo tra le parti.
- Sono ammissibili solo le censure che investono la validità della formazione del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra decisione e contenuto dell'accordo.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono deducibili in cassazione solo se la sanzione inflitta è illegale, cioè diversa per genere, specie o misura dai limiti previsti dalla legge; non basta lamentare un'erronea commisurazione o una motivazione insufficiente se la pena resta entro il perimetro edittale.
- Nel giudizio definito con concordato in appello non è deducibile la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando il motivo non rientri tra quelli consentiti dal modello processuale.
Come è indicizzato
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