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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29112/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per plurimi fatti in materia di stupefacenti. In concreto gli venivano attribuiti: a) il concorso in un'importazione di rilevante quantitativo di cocaina, con successiva individuazione di una autonoma condotta di trasporto di parte del carico nell'area milanese; b) la partecipazione ad acquisti di quote di ulteriori importazioni di cocaina per oltre 37 kg e per un controvalore di circa 1.400.000 euro; c) la partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico. Il ricorso lamentava, in sintesi: 1) la duplicazione cautelare e l'assorbimento della condotta di trasporto nella più ampia importazione, con violazione degli artt. 125, 192 e 273 c.p.p. e dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; 2) l'erronea estensione al ricorrente della contabilità e dei rapporti con l'organizzazione, che sarebbero invece riferibili al fratello, sostenendo illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto al capo relativo agli acquisti di stupefacente; 3) l'insussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione, deducendo che i rapporti economici erano occasionali o personali e che mancava un ruolo funzionale stabile nel sodalizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non confrontati in modo puntuale con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Nel merito ha escluso la dedotta duplicazione tra importazione e trasporto, osservando che il giudice cautelare aveva individuato una autonoma condotta di presa in carico e trasporto, realizzata alcuni giorni dopo l'estrazione della droga, da parte di un corriere non coinvolto nell'importazione, avente ad oggetto solo una parte del carico. Ha poi ritenuto non illogica l'attribuzione al ricorrente delle transazioni e degli acquisti di stupefacente sulla base delle chat criptate, della contabilità dei rapporti, dell'uso del plurale e della sostanziale operatività congiunta dei due fratelli. Infine ha confermato la gravità indiziaria della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di droga, valorizzando la fidelizzazione economica, la continuità dei rapporti, gli anticipi di denaro e la stabilità del ruolo di acquirente-finanziatore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    a norma dell'art. 309 codice di rito

    disciplina il procedimento di riesame delle misure cautelari personali

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato quale parametro di legittimità della motivazione

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato in relazione alla valutazione degli indizi

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza richiesti per la cautela

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    art.606 u.c. cod. proc. pen.

    le questioni di nullità dedotte per la prima volta in cassazione sono improponibili

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di avviso del provvedimento

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; non occorre che le singole condotte siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma che rientrino nel programma criminoso

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    delitti in materia di traffico di stupefacenti posti a base dei capi cautelari

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    art. 73, commi 1, 6 e 80 (comma 2) dPR 309/90

    richiamato nel capo cautelare relativo alle aggravanti o ipotesi aggravate del traffico di stupefacenti

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro ordinanze cautelari, la Corte può sindacare solo violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione, restando preclusa una rivalutazione del merito o una diversa lettura degli elementi indiziari.
  • Una deduzione di nullità o altra questione processuale non prospettata nei gradi precedenti non è proponibile per la prima volta in cassazione, ove non ricorrano le condizioni di legge.
  • La condotta di trasporto di una parte della sostanza stupefacente può integrare un fatto autonomo rispetto all'importazione quando sia temporalmente successiva, riferita a un segmento del carico e realizzata da soggetto non coinvolto nella fase importativa; in tale caso non opera automaticamente l'assorbimento.
  • Ai fini dei gravi indizi di colpevolezza per traffico di stupefacenti, il giudice può valorizzare chat criptate, contabilità dei pagamenti, riferimenti plurali e condotte congiunte, purché il ragionamento sia coerente, convergente e univoco.
  • La partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico può essere ravvisata anche nel rapporto durevole tra fornitore e acquirente-finanziatore, quando l'apporto economico sia continuativo, consapevole e funzionale alla programmazione delle future attività del sodalizio; non è necessario che ogni singolo atto sia compiuto formalmente per conto dell'associazione.
  • Per integrare l'art. 74 d.P.R. 309/1990 non è necessario che le successive condotte ex art. 73 siano eseguite in nome dell'associazione, essendo sufficiente che rientrino nel programma criminoso comune.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntercettazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieCaptatore informatico
IstitutiOnere della prova

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