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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21704/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

In origine un soggetto proprietario di un fondo sosteneva che, a seguito di una procedura espropriativa sul fondo limitrofo, il proprio terreno fosse rimasto intercluso e chiedeva, in via d'urgenza, di essere autorizzato al passaggio sul fondo altrui anche con mezzi meccanici necessari al carico e scarico delle merci; nel merito chiedeva la costituzione di una servitù di passaggio ex art. 1054 c.c. senza indennità. Nel corso del giudizio la procedura espropriativa si estingueva e i terreni venivano restituiti ai proprietari, sicché veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere dal Tribunale, che regolava anche le spese. La controparte proponeva appello limitatamente alla statuizione sulle spese, ma la Corte d'appello lo dichiarava inammissibile per tardività e, rilevata d'ufficio tale tardività, compensava le spese di quel grado. Con il ricorso per cassazione la parte originariamente attrice censurava la sentenza d'appello per violazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che la mera tardività dell'appello, rilevata d'ufficio, non potesse integrare un grave ed eccezionale motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese e che la motivazione resa fosse del tutto apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alle spese perché, nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; ha inoltre affermato che la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività non integra di per sé un grave ed eccezionale motivo di compensazione, nemmeno se il rilievo della tardività avvenga d'ufficio. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta meramente apparente, poiché non indicava specifiche ragioni eccezionali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1054 c.c.

    richiamato quale base della domanda di costituzione della servitù di passaggio a favore del fondo intercluso

  • art. 92 c.p.c.

    nel testo applicabile al caso, la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; la tardività dell'appello rilevata d'ufficio non basta a integrare tale presupposto

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto come parametro del vizio di violazione di legge relativo alla statuizione sulle spese

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    evocato dalla Corte per chiarire che un motivo formalmente prospettato come violazione di legge può essere riqualificato quando in realtà censura anche un vizio motivazionale

  • d.l. n. 32/2014

    richiamato solo per affermare che, in ragione della data di introduzione del giudizio, si applica la disciplina previgente dell'art. 92 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel regime previgente dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni effettivamente individuate e descritte dal giudice in motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per tardività, anche se rilevata d'ufficio, non costituisce di per sé un grave ed eccezionale motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese.
  • La motivazione sulle spese è apparente quando si limita a formule generiche e non consente di individuare le specifiche circostanze poste a fondamento della compensazione.
  • Nel ricorso per cassazione la erronea qualificazione del vizio denunciato non impedisce la trattazione del motivo, se dal contenuto argomentativo è chiaramente individuabile la censura effettiva.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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