Cassazione Civile, Sentenza n. 6674/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano numerosi avvisi di accertamento ICI/IMU per gli anni 2007-2012 relativi a un immobile di Rieti, contestando la legittimità degli atti perché fondati su una rettifica/attribuzione di rendita catastale che, sostenevano, non era mai stata preventivamente e ritualmente notificata. Denunciavano la mancata prova da parte dell'Ufficio dell'avvenuta notifica della rendita e deducevano violazioni di norme processuali e sostanziali (artt. 360 n.3 c.p.c. e altre norme procedurali, art. 74 legge 342/2000, art. 2697 c.c. sul burden of proof). In sede di merito la CTR aveva ritenuto invece che l'attribuzione della rendita fosse stata evasa nel 2003 e regolarmente notificata (protocollo RI010831772003). I contribuenti proposero ricorso per cassazione e successivamente ricorso per revocazione della pronuncia della Corte di Cassazione, sostenendo che la Corte di legittimità aveva errato nel qualificare come errore di fatto quella che era una censura di diritto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura prospettata dai ricorrenti fosse, come già valutato precedentemente, incentrata su un'accertazione di fatto relativa alla notificazione della rendita catastale e sulla valutazione di merito operata dalla CTR/Cassazione; tali questioni configurano un errore di giudizio e non un errore di fatto immediatamente percepibile idoneo a giustificare la revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. La Corte ha quindi respinto il ricorso e condannato solidalmente i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.400,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, dando atto altresì dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo ai sensi dell'art.13, co.1-quater DPR 115/2002 come modificato dalla L.228/2012.
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto che la censura prospettata riguardasse in realtà una valutazione di fatto della notificazione della rendita e non una violazione di legge suscettibile di sindacato di legittimità.
Regola la distribuzione dell'onere della prova; i ricorrenti lamentavano che l'Amministrazione non avesse assolto l'onere di provare la notifica della rendita, ma la Corte ha considerato la questione come valutazione fattuale già compiuta dai giudici di merito.
Richiama il principio che l'utilizzo della rendita catastale quale base imponibile richiede certe condizioni legali; i ricorrenti sostenevano che la legge richieda preventiva notifica della rendita, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata trattata dai giudici di merito come fattuale.
Norma che disciplina la revocazione per errore di fatto delle sentenze della Corte di cassazione; la Corte ha escluso la revocazione perché l'errore denunciato non era una svista materiale o falsa percezione immediatamente riscontrabile negli atti, bensì una diversa valutazione del contenuto del ricorso e della motivazione.
Richiamate nel quadro dei limiti della revocazione: la revocazione è ammessa solo per errori di fatto emergenti documenti e atti, non per divergenze di qualificazione o valutazione giuridica delle risultanze processuali.
art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Norme richiamate dai ricorrenti con riferimento alla struttura e formulazione dei motivi, non hanno però modificato l'esito perché la Corte ha ritenuto che i motivi fossero stati esaminati sotto il profilo della loro qualificazione fattuale.
art. 112 c.p.c. e art. 360 n.4 c.p.c.
Richiami procedurali relativi alla completezza della motivazione e alla possibilità di censura della motivazione; la Corte ha ritenuto non sussistere rilievo revocatorio atteso che la decisione aveva effettivamente trattato i motivi.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art.1 comma 17 L. n. 228/2012)
Norma richiamata in sentenza per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un importo aggiuntivo da parte dei ricorrenti; menzionata ai fini dell'esecuzione delle spese.
Massime di principio
- Quando si impugna un avviso di accertamento fondato su una attribuzione di rendita catastale, è essenziale produrre in giudizio la prova della preventiva e rituale notificazione (relata o altro documento probatorio) già nelle fasi di merito; l'assenza di tale prova deve essere fatta emergere specificamente e tempestivamente.
- In cassazione bisogna qualificare le doglianze come violazioni di legge riconducibili agli articoli dell'art. 360 c.p.c.; se la censura è in realtà una critica alla valutazione di fatto dei giudici di merito, la cassazione tende a dichiararla improcedibile o inammissibile.
- La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammissibile solo per errori di fatto evidenti e dimostrabili negli atti (svista materiale, falsa percezione), non per divergenze di interpretazione o percorsi argomentativi differenti svolti dal giudice di legittimità: non vale come rimedio per correggere una valutazione giuridica o di merito.
- L'onere della prova circa avvenute notificazioni grava sulla parte che afferma quel fatto (in genere l'Amministrazione). Se si deduce l'assenza di notifica, è utile chiedere espressamente l'ammissione di prove documentali e, se necessario, riserva di prova per istruttoria.
- Se la CTR o altro giudice di merito ha ritenuto la notifica effettuata sulla base di documenti quali visure catastali o protocolli, chi impugna deve contestare specificamente la valenza probatoria di tali documenti e proporre mezzi di prova alternativi o istanze istruttorie per dimostrare l'inaffidabilità di tali indici.
- In sintesi: (1) curare l'istruttoria probatoria già in primo e secondo grado; (2) in Cassazione mirare a profili di diritto chiari e ben inquadrati nell'art. 360; (3) considerare la revocazione solo per casi di palese errore materiale immediatamente rilevabile negli atti.
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