Cassazione Civile, Sentenza n. 4190/2020 del 19/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (preponente)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di agenzia stipulato nel 2001 tra una banca e un promotore finanziario. Con lettera del 4 luglio 2002, la banca comunicò la rinuncia al patto di non concorrenza post-contrattuale previsto dall’art. 8, lett. E), del contratto, per il biennio successivo alla cessazione del rapporto, avvenuta il 17 novembre 2010. Il terzo paragrafo della lettera subordinava tuttavia il riconoscimento del compenso portafoglio clienti al fatto che l’agente non svolgesse, per due anni dopo la cessazione, le attività concorrenziali indicate nel contratto. La Corte d’appello di L’Aquila, riformando la sentenza del Tribunale di Teramo, aveva dichiarato inefficace tale clausola ai sensi dell’art. 1341 c.c., perché non specificamente approvata per iscritto, ritenendola vessatoria e predisposta unilateralmente senza trattativa specifica. La banca ha proposto tre motivi: con il primo ha contestato l’applicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c., sostenendo che la clausola non costituiva una condizione generale o un patto aggiunto inserito in un contratto per adesione; con il secondo ha dedotto che l’agente non possedeva i requisiti contrattuali del 2001 per accedere ai benefici aggiuntivi; con il terzo ha sostenuto che l’eventuale nullità della clausola avrebbe dovuto travolgere l’intero accordo del 4 luglio 2002.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d’appello avesse applicato erroneamente gli artt. 1341 e 1342 c.c. La disciplina delle clausole vessatorie soggette a specifica approvazione scritta riguarda i contratti per adesione destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia per la platea dei destinatari sia per la predisposizione seriale mediante moduli o formulari; non riguarda invece accordi predisposti per singole e specifiche vicende negoziali, il cui contenuto può essere liberamente valutato e modificato dall’altra parte. Nel caso concreto, il regolamento riguardava una platea limitata e definita di promotori finanziari che avevano stipulato contratti di agenzia nel 2001 e non era stato predisposto mediante moduli o formulari. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava una questione non esaminata in appello, senza prova che fosse stata dedotta in quel grado, e quindi nuova in Cassazione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché poneva una questione nuova e comunque estranea alla ratio della sentenza d’appello. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
le clausole onerose subordinate alla specifica approvazione per iscritto sono solo quelle che vengono inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari; e che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia, possono qualificarsi come contratti “per adesione” esclusivamente le strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (vale a dire se predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie)
La specifica approvazione scritta richiesta per le clausole onerose opera per condizioni generali o contratti per adesione predisposti per una pluralità indifferenziata di rapporti, anche attraverso moduli o formulari seriali.
le clausole onerose subordinate alla specifica approvazione per iscritto sono solo quelle che vengono inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari; e che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia, possono qualificarsi come contratti “per adesione” esclusivamente le strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (vale a dire se predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie)
La disciplina dei moduli e formulari si applica quando la struttura negoziale è predisposta in serie per regolare una pluralità indefinita di rapporti; non basta che una parte abbia redatto il testo di un accordo riferito a una specifica vicenda.
Non possono, invece, ritenersi “per adesione” i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole e specifiche vicende negoziali e a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.
Nel distinguere un contratto per adesione da un accordo individuale, rilevano la destinazione del testo a una singola vicenda negoziale e la possibilità per l’altra parte di valutarlo e chiederne la modifica; la sola predisposizione unilaterale non determina l’applicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c.
il terzo paragrafo della lettera 4 luglio 2002 configurasse un “patto aggiunto” di carattere vessatorio, avendo modificato in termini peggiorativi – mediante un modulo predisposto dalla preponente – il contenuto del contratto di agenzia stipulato nel 2001 e, in particolare, quella parte della originaria regolamentazione che aveva definito i presupposti e le condizioni per il riconoscimento dei “benefici aggiuntivi” a favore dell’agente.
La norma è richiamata soltanto nell’esposizione della censura della ricorrente; la Corte non sviluppa né decide autonomamente una questione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
con esso viene posta una questione non affrontata nella sentenza di appello, senza che da parte della ricorrente sia stata data dimostrazione della sua deduzione nel relativo grado di giudizio, e, pertanto, da ritenersi nuova nella presente sede di legittimità.
La censura fondata sul difetto di prova è inammissibile quando introduce una questione non affrontata in appello e la parte non dimostra di averla tempestivamente dedotta nel giudizio di merito.
Quanto al terzo, si osserva come anch’esso ponga una questione nuova e, in ogni caso, si riveli eccentrico rispetto alla ragione decisoria della sentenza impugnata, la quale è tutta ed esclusivamente incentrata sulla questione dell’applicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c. al caso concreto.
La Corte non decide nel merito l’estensione della nullità all’intero accordo: dichiara inammissibile la censura perché nuova e non pertinente alla ratio della decisione impugnata.
Quanto al terzo, si osserva come anch’esso ponga una questione nuova e, in ogni caso, si riveli eccentrico rispetto alla ragione decisoria della sentenza impugnata, la quale è tutta ed esclusivamente incentrata sulla questione dell’applicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c. al caso concreto.
La Corte non applica la disciplina della nullità parziale e della sua estensione all’intero accordo, poiché la relativa censura è nuova e comunque estranea alla ragione decisoria della sentenza d’appello.
Massime di principio
- La specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. è richiesta per condizioni generali e contratti per adesione destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, predisposti per una pluralità indifferenziata di destinatari e, sul piano formale, mediante moduli o formulari utilizzabili in serie.
- Non è un contratto per adesione, soggetto per ciò solo alla disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’accordo predisposto da una parte per una singola e specifica vicenda negoziale quando l’altra parte possa valutarne liberamente il contenuto e richiedere modifiche; la predisposizione unilaterale del testo non è sufficiente.
- In Cassazione non sono proponibili per la prima volta questioni o nuovi temi di contestazione che non siano stati trattati nel giudizio di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio; chi deduce una questione non esaminata in appello deve dimostrare di averla già sottoposta al giudice di quel grado.
- Una censura è inammissibile quando, pur formalmente proposta, è nuova o non investe la ragione decisoria della sentenza impugnata.
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