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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4197/2020 del 19/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (portiere)

La controversia

Il ricorrente, già assunto dall'INPDAP con mansioni di portiere e con rapporto regolato dal contratto collettivo privatistico dei dipendenti da proprietari di fabbricati, aveva compiuto 65 anni e cessato l'attività in date oscurate nel testo. Il contratto prevedeva la risoluzione del rapporto al raggiungimento dei 65 anni. Il 13 febbraio 2003 aveva chiesto di essere trattenuto in servizio per il biennio previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992; nel corso del giudizio, avendo raggiunto i 67 anni, aveva limitato la domanda agli aspetti risarcitori. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4755/2014 depositata il 24 giugno 2014, aveva accolto l'appello dell'INPDAP e rigettato la domanda, ritenendo che l'art. 16 si applicasse soltanto ai dipendenti assicurati presso forme previdenziali esonerative o sostitutive e reputando irrilevante la successiva disciplina di inquadramento. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992 e dell'art. 43, comma 19, della L. n. 388 del 2000, in relazione agli artt. 11 e 12 delle disposizioni preliminari, contestando l'applicazione del testo modificato nel 2004 anziché di quello vigente al momento della domanda e sostenendo che la norma non richiedeva altro che la dipendenza da un ente pubblico. Ha inoltre richiamato la disciplina vigente il 13 febbraio 2003, la successiva assegnazione a mansioni amministrative e la natura pubblicistica del rapporto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., censurando l'interpretazione delle previsioni del CCNQ del 18 dicembre 2002 e del CCNL 2002-2005, che la Corte territoriale aveva ritenuto applicabili al personale di portineria solo da ottobre 2003 anziché dal 1° gennaio 2002.

La decisione

La Cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati. Ha affermato che l'art. 43, comma 19, della L. n. 388 del 2000, nella formulazione originaria, ha trasformato ex lege, dall'entrata in vigore, in rapporti di pubblico impiego privatizzato i rapporti dei portieri degli enti previdenziali, anche quando gli addetti non svolgessero più mansioni di portierato, con conseguente applicazione della disciplina propria di tale impiego. La successiva aggiunta del richiamo agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ha natura ricognitiva di un effetto già insito nella disposizione originaria. Ne consegue che, quando il ricorrente presentò la domanda il 13 febbraio 2003, poteva invocare il trattenimento in servizio per il periodo massimo di un biennio previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992, nel testo allora vigente. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 19, L. n. 388/2000

    Nel caso dei contratti di diritto privato di chi sia stato assunto come portiere di un ente previdenziale, tale previsione normativa, è da ravvisare nella L. n. 388 del 2000, art. 43, comma 19, secondo cui “i lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell’ente medesimo”.

    La norma dispone la prosecuzione presso l'ente dei rapporti instaurati con contratti privatistici di portierato e, assegnando i lavoratori a mansioni dell'attività amministrativa dell'ente, determina il loro passaggio alle forme comuni del pubblico impiego privatizzato. L'effetto opera dall'entrata in vigore della disposizione e può riguardare anche chi non fosse più addetto in concreto al portierato, purché titolare di un rapporto originariamente stipulato per tali mansioni.

  • art. 16, D.Lgs. n. 503/1992

    A fronte di tale ricostruzione, che ha esaminato la peculiare vicenda dei rapporto di lavoro dei portieri degli enti previdenziali all’interno del generale sistema dell’impiego pubblico privatizzato, non residuano dubbi sulla fondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere, al momento in cui avanzò la relativa richiesta (13.2.2003) il riconoscimento del diritto a permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per esso previsto, come stabilito dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16 nel testo all’epoca vigente.

    La facoltà di permanere in servizio per un massimo di due anni oltre l'età pensionabile prevista dall'art. 16, nel testo vigente al momento della richiesta, è applicabile al lavoratore già portiere di un ente previdenziale il cui rapporto sia stato trasformato per legge in pubblico impiego privatizzato.

  • D.P.R. n. 411/1976, art. 51

    Nel caso dei rapporti di lavoro dei portieri degli Enti previdenziali, è avvenuto che i rapporti di lavoro così instaurati, dopo l’assunzione, abbiano visto realizzarsi l’adibizione a mansioni diverse da quelle per le quali vi fu l’eccezionale instaurazione in forme privatistiche ed in particolare l’assegnazione a compiti inerenti all’attività amministrativa tipica dell’ente pubblico considerato.

    La disciplina privatistica eccezionale era collegata allo svolgimento di attività privatistiche o di servizi peculiari dell'ente. L'assegnazione a mansioni amministrative tipiche non produceva da sola la trasformazione del rapporto, ma la trasformazione si è verificata in forza della successiva previsione legislativa dell'art. 43, comma 19, della L. n. 388 del 2000.

  • artt. 33 e 34, D.Lgs. n. 165/2001

    Inoltre, ha ricordato che la disciplina generale sulla privatizzazione del pubblico impiego (qui da riferire ai D.Lgs. n. 29 del 1993 ed al D.Lgs. n. 165 del 2001) può non essere applicata allorquando i rapporti di lavoro – ritenuti afferire a casi “marginali e sostanzialmente anomali” – siano intrattenuti per ragioni non riconducibili alle specifiche finalità istituzionali dell’ente interessato (Cass. 27 giugno 2007 n. 14809).

    Il richiamo agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 165 del 2001, aggiunto all'art. 43, comma 19, della L. n. 388 del 2000, costituisce una precisazione di un effetto già derivante dalla formulazione originaria della norma, che aveva ricondotto i rapporti alla disciplina generale del pubblico impiego privatizzato.

  • art. 1362 c.c.

    I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

    La Corte accoglie anche la censura relativa all'interpretazione della contrattazione collettiva, ma non enuncia un autonomo criterio interpretativo dell'art. 1362 c.c.; la decisione è fondata sulla ricostruzione normativa della trasformazione dei rapporti di portierato.

Massime di principio

  • I rapporti di lavoro dei portieri degli enti previdenziali, anche se originariamente instaurati e regolati da contratti di diritto privato, sono divenuti rapporti di pubblico impiego privatizzato dall'entrata in vigore dell'art. 43, comma 19, della L. n. 388 del 2000, con applicazione delle relative previsioni, anche retributive.
  • La trasformazione legislativa dei rapporti di portierato degli enti previdenziali non è esclusa dal fatto che, al momento dell'entrata in vigore della norma, il lavoratore fosse già stato assegnato a mansioni diverse dal portierato, quando il rapporto era stato originariamente stipulato per lo svolgimento di tali mansioni.
  • Il successivo inserimento nell'art. 43, comma 19, della L. n. 388 del 2000 del richiamo agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ha natura ricognitiva e chiarificatrice di un effetto già prodotto dalla disposizione originaria.
  • Il lavoratore il cui rapporto con un ente previdenziale sia stato ricondotto ex lege al pubblico impiego privatizzato può avvalersi della facoltà di trattenimento in servizio prevista dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992, nel testo vigente al momento della richiesta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro

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