Cassazione Civile, Sentenza n. 4196/2020 del 19/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pensionata)
La controversia
La ricorrente chiedeva il ricalcolo della pensione di anzianità già riconosciuta, mediante accredito della contribuzione relativa al periodo dal 10 marzo 1997 al 20 giugno 2000, calcolata su retribuzioni denunciate e ammesse al passivo del fallimento del datore di lavoro. Aveva presentato domanda amministrativa il 10 aprile 2002 e chiedeva le differenze a decorrere dal 121° giorno successivo. Il Tribunale di Brindisi aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 4551/2013 depositata il 16 gennaio 2014, l’aveva respinta ritenendo maturata la decadenza triennale prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, calcolata dalla decorrenza della pensione nell’aprile 2001; il ricorso giudiziale era stato depositato il 13 ottobre 2004. Con il primo motivo la ricorrente denunciava l’omesso esame della questione della decadenza e contestava il dies a quo individuato dalla Corte territoriale, sostenendo che occorresse considerare la domanda di pensione del 31 marzo 2001, i 300 giorni per la formazione del silenzio-rifiuto e il successivo termine triennale. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, sostenendo che la nuova disciplina non fosse applicabile ai giudizi già pendenti e che, comunque, il termine non potesse decorrere prima del riconoscimento parziale e della liquidazione della pensione, avvenuta il 17 settembre 2002. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 47 nella formulazione previgente e richiamava il principio delle Sezioni Unite secondo cui la domanda di riliquidazione di una pensione già riconosciuta, per ottenere l’adeguamento dell’importo, non è soggetta alla decadenza triennale, ma alla prescrizione ordinaria decennale.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la controversia riguardasse il ricalcolo di una pensione già riconosciuta e che, essendo il ricorso di primo grado stato depositato il 13 ottobre 2004, non fosse applicabile la disciplina introdotta dal D.L. n. 98 del 2011. Doveva applicarsi la disciplina previgente, interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che la decadenza dell’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 non opera quando si domanda soltanto l’adeguamento di una prestazione pensionistica già riconosciuta in misura inferiore al dovuto; la pretesa resta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Il primo motivo, relativo al vizio di motivazione, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte d’appello di Lecce è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, cui è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 D.P.R. n. 639/1970
La decadenza di cui al D.P.R. n. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. n. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate intercettazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale
Nel regime previgente, la decadenza prevista dall’art. 47 non si applica alle azioni dirette a ottenere la riliquidazione o l’adeguamento di una pensione già riconosciuta in misura inferiore al dovuto; tali pretese sono soggette alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 38, comma 1, lett. d), D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011
in tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione pensionistica parzialmente riconosciuta, la novella del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111 – che prevede l’applicazione del termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 anche alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito detta una disciplina innovativa che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4, non trova applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i quali vale il generale principio dell’inapplicabilità del termine decadenziale
La disciplina innovativa che estende la decadenza alle domande di adempimento o riliquidazione parziale non si applica ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
art. 38, comma 4, D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011
la novella del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111 – che prevede l’applicazione del termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 anche alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito detta una disciplina innovativa che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4, non trova applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i quali vale il generale principio dell’inapplicabilità del termine decadenziale
La dichiarazione d’illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte comporta che la nuova disciplina non si estenda ai giudizi già pendenti, per i quali permane l’inapplicabilità del termine decadenziale.
art. 6 D.L. n. 103/1991, convertito in L. n. 166/1991
il D.L. n. 103 dd 1991, art. 6, può trovare applicazione non nelle fattispecie in cui si richieda – come nel caso di specie – il ricalcolo di una prestazione pensionistica, già in precedenza riconosciuta e di cui si domanda la rideterminazione, ma nella diversa ipotesi di mancato o omesso riconoscimento proprio del diritto a detta prestazione, avendo il legislatore con la norma scrutinata inteso evidenziare come a fronte di un diritto non soggetto a prescrizione nè suscettibile di essere vanificato attraverso l’istituto della decadenza – come avviene per il diritto ad ottenere la pensione in presenza dei presupposti richiesti per legge – i singoli ratei invece sono sottoposti ad una diversa disciplina per essere assoggettati a propri termini di decadenza sì da potere essere rivendicati con una decorrenza mobile in relazione al tempo della domanda giudiziaria
La disciplina richiamata distingue l’azione per il riconoscimento originario del diritto alla pensione dalla domanda di ricalcolo di una prestazione già riconosciuta; la decadenza sui singoli ratei non trasforma in soggetta a decadenza la pretesa di adeguamento della prestazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)
La Corte ha dichiarato assorbito il motivo relativo all’omesso esame, poiché l’accoglimento dei motivi di violazione di legge rendeva inutile esaminarlo.
Massime di principio
- La domanda giudiziale volta a ottenere la riliquidazione di una pensione già riconosciuta in misura inferiore al dovuto non è soggetta alla decadenza prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 nel regime previgente, ma alla prescrizione ordinaria decennale.
- La disciplina introdotta dall’art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. n. 98 del 2011, che estende il termine decadenziale alle azioni relative a prestazioni previdenziali riconosciute solo in parte, non si applica ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
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