Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4198/2020 del 19/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore, che aveva esercitato l’opzione prevista dalla L. n. 243 del 2004 per posticipare il pensionamento e percepire direttamente dal datore di lavoro la somma corrispondente alla contribuzione non più dovuta, aveva chiesto che nella retribuzione pensionabile fossero inclusi 10/12 della tredicesima mensilità e 4/12 della quattordicesima maturati nel 2005. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto alla rideterminazione della pensione secondo tali criteri; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1073/2014 depositata il 4 giugno 2014, aveva respinto l’appello dell’INPS, ritenendo non applicabile la decadenza e affermando che la base pensionabile dovesse essere calcolata secondo l’anzianità contributiva e la retribuzione pensionabile maturate al momento della decorrenza del bonus. L’INPS ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, e della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 11. Sosteneva che le mensilità aggiuntive dovessero essere computate, ai fini contributivi e pensionistici, nel periodo di paga in cui erano effettivamente corrisposte e che i relativi ratei, già inclusi nella somma versata direttamente al lavoratore in conseguenza dell’opzione, non dovessero quindi concorrere alla retribuzione pensionabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e il ricorso dell’INPS, dando continuità ai precedenti richiamati. Ha stabilito che, per effetto della fictio iuris prevista dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 13, il trattamento pensionistico del lavoratore che ha scelto il bonus deve essere pari a quello che sarebbe spettato se non avesse esercitato l’opzione. Poiché, in caso di cessazione del rapporto, i ratei di tredicesima e quattordicesima già maturati sarebbero rientrati nella retribuzione imponibile e avrebbero dato luogo a contribuzione, essi vanno inclusi nella base pensionabile anche quando il rapporto prosegue per effetto dell’opzione. Il criterio di cassa previsto per il versamento dei contributi sulle componenti retributive extramensili opera nei normali rapporti in corso, ma non può escludere tali ratei nel caso considerato. È rimasta quindi ferma la sentenza d’appello e il diritto alla rideterminazione della retribuzione pensionabile con inclusione di 10/12 della tredicesima e 4/12 della quattordicesima del 2005. L’INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 13

    La tesi patrocinata dall’INPS è infondata essendo smentita dalla L. n. 243 del 2003, art. 1, comma 13, dal quale risulta chiaramente che il trattamento pensionistico liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di opzione deve essere ” pari a quello che sarebbe spettato” ove egli non avesse esercitato la stessa facoltà; e, poichè in caso di cessazione del rapporto sui ratei di tredicesima e quattordicesima maturati sarebbero stati versati i contributi, in quanto rientranti nella retribuzione imponibile, lo stesso deve accadere per l’ipotesi di opzione e prosecuzione del rapporto, in base al criterio di parità ed alla fictio iuris previsti dalla norma.

    Il trattamento pensionistico del lavoratore che esercita l’opzione per il posticipo deve equivalere a quello che gli sarebbe spettato senza l’opzione. Di conseguenza, i ratei di tredicesima e quattordicesima già maturati, che in caso di cessazione del rapporto sarebbero stati compresi nella retribuzione imponibile e assoggettati a contribuzione, devono essere inclusi nella base pensionabile anche se il rapporto prosegue.

  • D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 9

    In conclusione, la retribuzione pensionabile equivale alla retribuzione imponibile, mentre il criterio di cassa per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche, conguagli e premi, stabilito per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche, conguagli e premi, stabilito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 9, può operare soltanto per i normali rapporti in corso ma non per quelli cessati prima del mese di corresponsione delle stesse somme.

    Il criterio di cassa per il versamento dei contributi sulle gratifiche, sui conguagli e sui premi opera nei normali rapporti di lavoro in corso, ma non può escludere dalla base pensionabile somme già maturate quando il rapporto cessa prima del mese della loro corresponsione.

  • L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 12

    Dispone la L. n. 243 del 2003, art. 1, comma 12: “Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 7, per l’accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.

    La disposizione consente al lavoratore in possesso dei requisiti di rinunciare all’accredito contributivo per posticipare il pensionamento; dalla decorrenza prevista viene meno l’obbligo contributivo del datore di lavoro e la somma corrispondente alla contribuzione è versata direttamente al lavoratore.

Massime di principio

  • Quando il lavoratore esercita l’opzione per il posticipo del pensionamento prevista dalla L. n. 243 del 2004, il trattamento pensionistico va determinato in modo da corrispondere a quello che sarebbe spettato se l’opzione non fosse stata esercitata, secondo il criterio di parità e la fictio iuris stabiliti dalla legge.
  • I ratei di mensilità aggiuntive già maturati alla data dell’opzione concorrono alla retribuzione pensionabile se, in caso di cessazione del rapporto, sarebbero rientrati nella retribuzione imponibile e sarebbero stati assoggettati a contribuzione; il pagamento diretto al lavoratore della contribuzione non fa venir meno tale inclusione.
  • Il criterio di cassa per il versamento dei contributi su gratifiche, conguagli e premi non può essere applicato per escludere dalla retribuzione pensionabile componenti retributive già maturate in una situazione in cui, se il rapporto fosse cessato, esse sarebbero state imponibili.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.