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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22600/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione: dal fascicolo non risultava conferita al difensore la procura speciale necessaria per proporre il ricorso in Cassazione avverso il rigetto della richiesta di riesame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 2 agosto 2022 sulla somma di proprietà di ANAS S.p.A., gia pignorata in sede civile su istanza della Luxo Ltd.; il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p. (contestando il fumus del reato di truffa, mentre il Tribunale del riesame aveva ritenuto la fattispecie più aderente ad una "truffa processuale", priva della struttura tipica del reato di truffa).

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente come parametro di violazione; il tribunale di merito aveva ritenuto invece la rilevanza di una diversa qualificazione fattispecie ("truffa processuale"), ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito sostanziale a causa di un vizio di legittimazione dell'impugnazione.

  • art. 100, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che la procura speciale deve esprimere la volontà del rappresentato di estendere il mandato anche ai successivi gradi di giudizio; una procura limitata alla proposizione dell'istanza di riesame o generica non è sufficiente per la proposizione del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per infliggere la sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità del ricorso, valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione contro il rigetto di una richiesta di riesame di sequestro preventivo proposto da un terzo è inammissibile se il difensore non dispone di procura speciale espressa anche per i successivi gradi di giudizio.
  • La procura rilasciata esclusivamente per la proposizione dell'istanza di riesame o una procura generica che non specifica l'estensione anche ai gradi successivi non soddisfa i requisiti di legge (art. 100 c.p.p.).
  • In presenza di vizi di legittimazione procedurale (mancanza di procura speciale) il giudice di legittimità non entra nel merito delle questioni sostanziali dedotte (es. qualificazione del reato come truffa vs. truffa processuale).
  • La proposta infondata o formalmente inammissibile di impugnazioni può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è pertanto essenziale verificare preventivamente la regolarità della procura e la legittimazione ad agire.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica dei fatti (p.es. truffa vs. truffa processuale) è opportuno assicurarsi che le questioni di legittimazione e di rito siano correttamente adempiute, al fine di evitare che vizi formali precludano il sindacato di merito.

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