Sentenza del 14/09/2020 n. 112 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle imposte indirette (imposta di registro, ipotecaria e catastale) versate/addebitate in relazione alla compravendita di un immobile comunale, sostenendo che l'atto doveva beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 275, L. 311/2004 (agevolazioni per trasferimenti di immobili pubblici, anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e di particolari procedure). L'Ufficio aveva invece negato l'esenzione ritenendo che il trasferimento non rientrasse nelle fattispecie e nelle procedure cui l'agevolazione è espressamente riferita e aveva proceduto al recupero applicando l'imposta proporzionale e le imposte fisse ipotecarie e catastali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado e ha confermato la legittimità del recupero erariale operato dall'Ufficio. Il Collegio ha ritenuto che l'esenzione richiamata dal contribuente (ripristinata parzialmente dal c.d. "Sblocca Italia") si applica soltanto agli atti ricadenti nelle specifiche "procedure" elencate (tra cui l'art. 11-quinquies del DL 203/2005 e le altre procedure indicate dal comma 4-ter dell'art. 20 del DL 133/2014) e, per le cessioni di immobili di enti territoriali, richiede l'inserimento del bene nel decreto autorizzativo della Direzione del Tesoro e la specifica procedura di dismissione. Nel caso di specie il Comune non aveva seguito la predetta procedura autorizzativa, né sussistevano i presupposti formali richiesti, per cui l'esenzione non poteva essere riconosciuta e l'applicazione dell'imposta proporzionale e delle imposte fisse è risultata legittima. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1 comma 275
Disposizione che prevede esenzione per le operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale; interpretata come norma il cui ambito soggettivo è stato poi delimitato (fondazioni, società di cartolarizzazione, associazioni riconosciute) e la cui applicazione è limitata alle fattispecie/procedure espressamente previste.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), art. 1 comma 576
Ha modificato il comma 275 L.311/2004 restringendo la platea dei beneficiari (inserimento di 'di cartolarizzazione, associazioni riconosciute'), rilevante per l'interpretazione dell'esenzione vigente nel periodo precedente il 2014.
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 58
Norma richiamata dal contribuente come base delle operazioni di valorizzazione/alienazione del patrimonio immobiliare; rilevante per la ricostruzione del contesto delle dismissioni pubbliche.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10 (commi 4 e 5)
Ha soppresso molte esenzioni/agevolazioni tributarie in materia di trasferimenti immobiliari (con efficacia dal 01.01.2014), rilevando come le agevolazioni precedenti fossero in generale inattive salvo le eccezioni espressamente richiamate.
D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ("Sblocca Italia"), art. 20 comma 4-ter
Ha parzialmente "ripristinato" alcune agevolazioni per atti aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da determinate procedure (cartolarizzazione, art. 11-quinquies DL 203/2005, ecc.), ma il Collegio interpreta tale ripristino come riferito esclusivamente agli atti collegati alle procedure indicate e non a ogni vendita di immobili pubblici.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quinquies
Procedura speciale per la dismissione di immobili pubblici ad uso prevalentemente non abitativo; il comma 3 richiama l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 275 L.311/2004 agli atti di alienazione effettuati nella procedura, perciò l'esenzione è riconosciuta solo se ricorre la procedura prevista.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), art. 1 comma 270
Ha introdotto, per gli anni 2015-2017, la possibilità di procedura ristretta per la vendita a 'investitori qualificati' con decreto direttoriale che fissa requisiti; il Collegio ha ritenuto non applicabile l'ampliamento nel caso concreto perché non si sono verificate le condizioni procedurali e temporali richieste.
Decreto direttoriale Ministero Economia e Finanze 20.07.2015
Decreto del 20.07.2015 (G.U. 04.08.2015)
Ha definito i requisiti degli 'investitori qualificati' per le procedure ristrette; il Collegio osserva che il decreto non incide retroattivamente e non basta a riconoscere l'esenzione quando la procedura autorizzativa prevista non è stata attivata dall'ente.
Cass. civ., sent. 18493/2010 e altre pronunce interpretative
Cass. 18493/2010, Cass. 9440/2005, Cass. SS.UU. 2951/2016, Cass. 3206/2018
Giurisprudenza citata in tema di legittimazione a impugnare avvisi notificati al notaio e sulla posizione del notaio quale responsabile d'imposta; il Collegio ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'Ufficio, considerando la difesa dell'Ufficio sul merito e la prassi consolidata in materia.
Massime di principio
- L'esenzione prevista dall'art. 1, comma 275, L.311/2004 (come ripristinata dal DL 133/2014 per talune fattispecie) si applica soltanto agli atti collegati alle procedure espressamente indicate (cartolarizzazioni, art. 11-quinquies DL 203/2005, valorizzazioni disciplinate, ecc.): una mera compravendita da parte di un ente locale a un privato non rientra automaticamente nell'agevolazione se non sono rispettati i requisiti procedurali.
- Per le cessioni operate nell'ambito delle procedure collettive o autorizzate dallo Stato (es. inserimento nel decreto della Direzione del Tesoro) è necessario che l'ente abbia formalmente attivato la procedura e che il bene sia stato incluso nei provvedimenti autorizzativi: in loro difetto, l'imposta ordinaria è dovuta.
- Le modifiche legislative (soprattutto D.Lgs. 23/2011 e il successivo DL 133/2014) hanno complessivamente limitato e poi parzialmente ripristinato le agevolazioni; perciò occorre sempre verificare la data dell'atto e la normativa vigente ratione temporis per stabilire l'applicabilità dell'esenzione.
- La qualifica dell'acquirente (es. 'investitore qualificato') e l'attivazione di procedure ristrette disciplinate da decreti ministeriali sono elementi essenziali quando la legge condiziona l'agevolazione a tali profili: senza la verifica formale non si può estendere l'esenzione.
- Sul piano processuale, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del contribuente può essere rigettata se l'Amministrazione, con la propria difesa, ha affrontato il merito senza contestare tempestivamente l'insussistenza della legittimazione o se la posizione processuale è stata comunque resa inutile dalla condotta difensiva dell'Ufficio.
- In caso di avvisi notificati al notaio e pagamento da parte del notaio stesso, le parti contraenti possono tuttavia far valere le proprie ragioni in sede di rimborso, ma la questione della legittimazione deve essere valutata in relazione alla notifica e alla condotta delle parti e dell'Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 set 2020Sentenza del 14/09/2020 n. 52 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 14 set 2020Sentenza del 14/09/2020 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 14 set 2020Sentenza del 14/09/2020 n. 515 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 14 set 2020Sentenza del 14/09/2020 n. 536 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 14 set 2020Sentenza del 14/09/2020 n. 592 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 set 2020Sentenza del 14/09/2020 n. 598 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →