Sentenza del 14/09/2020 n. 52 - Comm. Trib. Prov. Biella
Aliquota IVA 4% prima casa -Azione accertatrice nei confronti del venditore imprenditore - Esercizio nei termini previsti dall' art. 43 DPR n. 600/1973 e dall' art. 57 DPR 633/1972
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento fiscale per errata applicazione dell'IVA al 4% su vendita di immobile effettuata dall'imprenditore al proprio coniuge per la quota del 50%, con emissione di autofattura. L'Ufficio ha ritenuto che l'immobile fosse un c.d. "di lusso" e pertanto non rientrasse nei criteri per l'aliquota agevolata previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 218; per questo è stata contestata la detrazione/aliquota ridotta applicata in sede di autofattura. Si è anche sollevata la questione della possibile decadenza dell'azione accertatrice ai sensi dell'art. 76 comma 2 DPR 131/1986 e dei termini di decadenza stabiliti dall'art. 43 DPR 600/1973 e dall'art. 57 DPR 633/1972.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'art. 76 comma 2 DPR 131/1986 non si applicasse alla fattispecie indicata e che l'Ufficio non fosse decaduto dall'esercizio dell'azione accertatrice. È stato confermato che l'immobile, avendo i requisiti di immobile di lusso (non rispettando i criteri degli artt. 5 e 6 del D.M. 218), non poteva beneficiare dell'aliquota IVA ridotta al 4% e pertanto l'accertamento sull'IVA è legittimo. L'atto impositivo è stato emesso nei termini di decadenza previsti per l'IVA (fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), e pertanto valido. Si è inoltre sottolineato che l'Ufficio aveva regolarmente accertato la maggior imposta di registro nei confronti dell'acquirente per la quota del 50% nei termini previsti dal testo unico dell'imposta di registro.
Norme richiamate
DPR 131/1986 art. 76 comma 2
L'eccezione di decadenza prevista da questa norma non è ritenuta applicabile al caso; non impedisce l'accertamento dell'IVA operato dall'Ufficio nella fattispecie in esame.
DPR 600/1973 art. 43
Stabilisce i termini di decadenza per l'azione accertatrice in materia di imposte dirette; richiamato per dimostrare che l'atto impositivo è stato emesso entro i termini consentiti.
DPR 633/1972 art. 57
Stabilisce i termini di decadenza per l'accertamento dell'IVA; applicato per verificare la tempestività dell'atto impositivo (termine al 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione).
D.M. 218 (artt. 5 e 6)
Contiene i criteri per l'applicazione dell'aliquota agevolata (prima casa) e le esclusioni per gli immobili 'di lusso'. La sentenza applica tali criteri per escludere l'agevolazione al caso concreto.
Testo Unico imposta di registro (DPR 131/1986 e relative disposizioni)
Richiamato per evidenziare che l'Ufficio aveva già accertato la maggior imposta di registro nei confronti dell'acquirente per la quota del 50% nei termini e modalità previsti, senza pregiudicare l'accertamento IVA nei confronti del venditore.
Massime di principio
- La vendita effettuata da un imprenditore edile al coniuge non impedisce controlli sull'IVA: le operazioni tra parti correlate sono soggette a verifica della corretta applicazione dell'aliquota.
- L'aliquota IVA ridotta del 4% per la 'prima casa' si applica solo se l'immobile rispetta i criteri previsti dal D.M. 218 (artt. 5 e 6); se l'immobile rientra tra le categorie di lusso o non soddisfa i requisiti, l'agevolazione non è ammessa.
- L'emissione di autofattura da parte del venditore non attiva automaticamente limiti di decadenza diversi: l'Ufficio può esercitare l'azione accertatrice se rimane nei termini stabiliti dalla normativa fiscale (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972 per l'IVA).
- La precedente contestazione di imposte (es. registro) nei confronti dell'acquirente non esclude che l'Ufficio possa, nei termini di legge, procedere ad accertamenti anche sull'IVA a carico del venditore.
- In operazioni tra soggetti collegati o in caso di vendite a prezzo agevolato/tra familiari, è fondamentale conservare e documentare il rispetto dei requisiti per le agevolazioni fiscali (criteri tecnici, catastali e dichiarazioni sostitutive) per difendersi in sede di controllo.
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