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Sentenza

Sentenza del 14/09/2020 n. 592 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della rendita di una centrale geotermica sita a Piancastagnaio: la controversia verte sulla inclusione o esclusione dei pozzi minerari nella stima diretta della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, commi 21-22, L. n. 208/2015. La ricorrente sosteneva che i pozzi non sono costruzioni né elementi essenziali e dovevano essere esclusi (come aveva fatto nel modello DOCFA, valore rendita 14.774 euro), ovvero in subordine che, se inclusi, i relativi costi fossero sovrastimati dall'Amministrazione e che la vita utile dei pozzi fosse di ca. 10 anni (quindi maggiore deprezzamento). L'Agenzia delle Entrate li aveva invece inclusi e li aveva valorizzati per ottenere una nuova rendita di 256.000 euro, calcolando un costo medio per metro lineare e applicando un deprezzamento ragionato.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della CTP. Ha ritenuto che i pozzi minerari costituiscano componenti essenziali e strutturalmente connessi alla centrale geotermica e quindi debbano partecipare alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, c. 21 L. 208/2015. Ha altresì ritenuto congrua la metodologia di valutazione adottata dall'Agenzia (costo medio per metro lineare di circa 2.000 €/m, derivato dallo studio del Politecnico di Milano) e condivisibile il criterio di deprezzamento adottato, anche sulla base di prezzari e osservatori tecnici. Conseguentemente è stata confermata la rendita attribuita dall'Amministrazione e condannata la società al pagamento delle spese di lite (euro 4.000 oltre accessori). Sentenza depositata il 24/02/2020.

Norme richiamate

  • Legge 11 dicembre 2016, n. 208 (legge di stabilità 2016) - art. 1, comma 21

    21. A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta il comma come disposizione che impone l'inclusione, nella stima diretta per immobili speciali (D ed E), del suolo, delle costruzioni e di tutti gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità e che assicurino autonomia funzionale e reddituale stabile. Invece sono esclusi macchinari e impianti funzionali al processo produttivo. I pozzi minerari, pur se discutibile la loro qualifica formale, sono stati ritenuti elementi essenziali e strutturalmente connessi e dunque partecipano alla rendita.

  • Legge 11 dicembre 2016, n. 208 (legge di stabilità 2016) - art. 1, comma 22

    22. A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al comma 21.

    Stabilisce la possibilità di aggiornare la rendita catastale applicando i criteri del comma 21; la CTR ne ricava legittimità dell'atto di aggiornamento dell'Agenzia purché rispettosi dei criteri di inclusione/esclusione previsti dal comma 21.

  • Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701

    Regolamento tecnico-procedurale per gli atti di aggiornamento catastale richiamato dalla legge; viene utilizzato come cornice procedurale per gli atti di aggiornamento presentati o disposti dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Per immobili a destinazione speciale e particolare (categorie gruppi D ed E) la rendita catastale va determinata tramite stima diretta includendo il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità e che garantiscano autonomia funzionale e reddituale stabile.
  • Macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo sono esclusi dalla stima diretta; tuttavia, elementi che sono incorporati all'opera e ne costituiscono componenti essenziali (anche se collegati al ciclo produttivo) possono essere considerati se assicurano autonomia e utilità durevole (es. pozzi geotermici).
  • La qualificazione formale (costruzione vs impianto) è secondaria rispetto alla valutazione funzionale: se un elemento è strutturalmente connesso e imprescindibile per il funzionamento/stabilità reddituale dell'immobile speciale, va incluso nella rendita.
  • La valorizzazione dei componenti inclusi nella stima deve avvenire con criteri tecnici oggettivi (costi di produzione unitari desunti da studi tecnici, prezzari o osservatori di mercato) e il costo si determina astrattamente, non in base a produzioni in economia dell'intestatario.
  • Per contestare l'inclusione o la quantificazione (costo unitario, vita utile/deprezzamento) è necessario produrre perizie tecniche contraddittorie e fonti tecniche solide (prezzari, studi universitari, osservatori) perché i giudici tendono a dare rilievo a studi tecnici autorevoli e a metodi di stima coerenti e verificabili.

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