Cassazione Penale, Sentenza n. 35246/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava principalmente la nullità della sentenza per difformità tra il fatto contestato e quello per cui è stata pronunciata la condanna (violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza e del diritto di difesa). In particolare si sosteneva che il Tribunale di Aosta aveva condannato l'imputato per aver minacciato con un coltello Lorenzo Lazzari, fatto non indicato nel capo di imputazione (che parlava invece di un lancio di bottiglia verso Lazzari), e che la Corte territoriale avrebbe comunque ritenuto che la condotta minatoria fosse indirizzata ad entrambi gli offesi (Laurent Berlier e Lorenzo Lazzari), utilizzando sia il coltello sia la bottiglia. Inoltre si censurava l'utilizzo, a fini probatori, del contenuto della denuncia-querela e si contestava la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussista una difformità tale da integrare un "fatto diverso" o una trasformazione radicale della fattispecie; il nucleo comune tra contestazione e accertamento è individuabile e l'imputato, attraverso il processo e il gravame, ha avuto la concreta possibilità di difendersi. Le questioni sulla attendibilità dei testi e sul dettaglio delle dichiarazioni sono valutazioni di merito che non possono essere rimesse alla Corte di legittimità. La contestazione originaria riguardava la minaccia (con coltello) nei confronti di Berlier e il lancio di una bottiglia verso Lazzari, e la condanna per minaccia aggravata è ritenuta compatibile con l'imputazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La condotta contestata è stata qualificata come minaccia aggravata; la Corte osserva che la qualificazione come minaccia era prevedibile e compatibile con la fattispecie contestata di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
art. 393, comma 2, cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone)
Delitto originariamente contestato: la condotta minatoria rientrava nella descrizione dell'esercizio arbitrario delle ragioni con violenza, e la sentenza di merito ha mantenuto il nesso tra fatto e imputazione.
art. 522 cod. proc. pen. (correlazione imputazione-sentenza)
Il ricorrente ha invocato la violazione dell'articolo in tema di irregolarità della sentenza rispetto all'imputazione; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la violazione sussiste solo se vi è eterogeneità o incompatibilità sostanziale tale da pregiudicare la difesa.
Il ricorso lamentava l'uso della denuncia-querela come prova; la Corte osserva che la censura non è sviluppata né dimostrata e non giustifica l'annullamento, senza però entrare nel merito di una disamina puntuale sull'utilizzabilità.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per inammissibilità manifestamente infondata)
Sulla base dell'evidente inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (limiti di esposizione del motivo)
Il motivo viene esaminato nei limiti consentiti dalle norme sugli schemi di impugnazione; la Corte ha valutato il motivo nei limiti procedurali richiamati.
Riferimento formale alla requisitoria scritta presentata dal Procuratore generale ai sensi della normativa emergenziale; non incide sul merito della decisione di ammissibilità.
Massime di principio
- La correlazione tra imputazione e sentenza è violata solo se il fatto accertato è eterogeneo o incompatibile in modo sostanziale rispetto a quello contestato, determinando un reale pregiudizio della difesa; differenze formali o di dettaglio non sono sufficienti.
- La trasformazione della ricostruzione dei fatti in sede di giudizio è consentita nella misura in cui il "nucleo comune" dell'imputazione rimane identificabile e l'imputato ha potuto esercitare concretamente il diritto di difesa sull'oggetto del processo.
- Le valutazioni sull'attendibilità delle dichiarazioni di testi e persone offese (contrasti, imprecisioni, rapporti di interesse) sono questioni di merito riservate ai giudici di merito e non sono normalmente sindacabili in cassazione se la censura è generica o volta a un diverso apprezzamento probatorio.
- L'uso, ai fini probatori, del contenuto della denuncia-querela necessita di specifica e motivata censura procedurale: una semplice affermazione apodittica nel ricorso non basta a fondare l'annullamento.
- Un'imputazione formulata in modo non perfetto può comunque soddisfare il principio di correlazione se, nel corso del processo, l'imputato è stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa e difendersi sulle questioni essenziali.
- In cassazione i motivi che si limitano a contestazioni di fatto o ad un riesame del materiale probatorio senza prospettare profili giuridici rilevanti sono di regola inammissibili o destinati a soccombere.
- Quando si contesta la compatibilità tra capo di imputazione e condanna, è utile indicare con precisione in che cosa consista la difformità essenziale (elementi materiali o soggettivi mutati) e dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa.
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