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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22504/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Un consorzio aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di prestazioni tecniche. Il tribunale aveva revocato il decreto e condannato l'opponente al pagamento di una somma; la corte d'appello aveva poi rigettato l'impugnazione del consorzio, ritenendo che il ritardo nell'esecuzione dell'incarico non fosse stato tempestivamente contestato e dovesse quindi considerarsi tollerato entro il limite di tollerabilità. In cassazione il consorzio ha dedotto due censure: con la prima ha denunciato violazione degli artt. 1456 e 1455 c.c., sostenendo che, in presenza di una clausola risolutiva espressa, il giudice di merito non poteva verificare la gravità dell'inadempimento secondo il criterio dell'art. 1455 c.c.; con la seconda ha denunciato violazione degli artt. 1418 e 2233 c.c. e della legge n. 340/1976, assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la derogabilità convenzionale dei minimi tariffari per le prestazioni degli ingegneri e architetti anche nei rapporti con enti pubblici o per opere pubbliche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha qualificato la clausola contrattuale come clausola risolutiva espressa e ha affermato che la tolleranza del creditore al ritardo non elimina il rilievo della clausola né implica rinuncia ad avvalersene, potendo il creditore successivamente intimare l'esatto adempimento anche senza forme rituali. Ha inoltre precisato che, quando le parti abbiano già previsto un'ipotesi di grave inadempimento tramite clausola risolutiva espressa, il giudice non può sostituire a tale previsione una autonoma valutazione della gravità ex art. 1455 c.c. Quanto al compenso professionale, ha rilevato che per incarichi di progettazione e direzione lavori relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico i compensi possono essere concordati anche in misura inferiore ai minimi tariffari, senza nullità del patto derogatorio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa consente alle parti di prevedere che il contratto si risolva automaticamente al verificarsi dell'inadempimento indicato, senza necessità di una autonoma valutazione giudiziale della gravità nei casi pattuiti.

  • art. 1455 c.c.

    La valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento non si applica quando le parti abbiano già tipizzato l'inadempimento rilevante mediante clausola risolutiva espressa.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del sindacato di legittimità per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1418 c.c.

    È stata dedotta la sua violazione in relazione alla presunta nullità del patto derogatorio dei minimi tariffari, esclusa dalla Corte.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato per il criterio di determinazione del compenso professionale, che può essere fissato convenzionalmente nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 4, comma 12 bis, d.l. n. 65 del 1989

    Per le prestazioni di ingegneri e architetti rese allo Stato o ad altri enti pubblici per opere pubbliche o di interesse pubblico, il compenso può essere pattuito in misura ridotta rispetto ai minimi tariffari.

  • L. n. 155 del 1989

    Legge di conversione del decreto-legge richiamato quale base normativa del criterio di derogabilità dei minimi tariffari.

Massime di principio

  • Quando le parti inseriscono una clausola risolutiva espressa, il giudice deve verificare se l'inadempimento contestato rientri nella previsione pattizia, senza sostituirsi alle parti con una autonoma valutazione della gravità ex art. 1455 c.c. nei casi già tipizzati.
  • La tolleranza del creditore verso un ritardo nell'adempimento non comporta, di per sé, rinuncia alla clausola risolutiva espressa; il creditore può successivamente avvalersene o richiamare il debitore all'esatto adempimento anche con comportamenti concludenti.
  • Per gli incarichi professionali di ingegneria e architettura relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico, il compenso può essere concordato in misura inferiore ai minimi tariffari, senza che ciò determini nullità del patto o diritto del professionista al maggior compenso tariffario.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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