Cassazione Penale, Sentenza n. 1937/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.), sostenendo: 1) travisamento della prova circa la pronuncia di frasi ingiuriose; 2) violazione di legge e principio del ne bis in idem sostanziale (richiamando artt. 15 e 84 c.p.), poiché la frase offensiva riferita da un testimone era parte della stessa condotta minacciosa volta ad ostacolare lidentificazione, e pertanto linsulto sarebbe mera modalità della minaccia/resistenza e non reato autonomo di oltraggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo fondato e ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di oltraggio ex art. 341-bis c.p. perche il fatto non sussiste, ritenendo che linsulto e le minacce costituivano ununica condotta contestata come resistenza e che la voce offensiva era mera duplicazione della condotta già sanzionata. Per effetto dellassoluzione per lolfaggio la pena è stata rideterminata in mesi quattro di reclusione (pena base già fissata per il reato di resistenza con applicazione delle attenuanti generiche). Il primo motivo è stato invece rigettato come generico.
Norme richiamate
Norma del reato di resistenza a pubblico ufficiale; nella fattispecie la condotta oppositiva (sputi, calci, spintoni, minacce) è stata ritenuta valida e non assorbita dalloltraggio quando vi sia autonoma progressione della condotta
Norma del reato di oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che, nel caso esaminato, la contestazione per oltraggio fosse mera duplicazione di ununica condotta già punita come resistenza e dunque il fatto non sussiste
Richiamato dalla ricorrente nellambito della discussione sul concorso di reati e sulla compatibilità degli elementi psicologici tra fattispecie; la Corte non ha ritenuto decisivo tale richiamo rispetto al problema della identità empirica del fatto
Invocato dalla difesa in relazione al concorso di reati; il giudice di legittimità ha invece applicato il principio della identità empirica del fatto per escludere la doppia incriminazione
Richiamato per il criterio del divieto del ne bis in idem sostanziale: il giudice deve confrontare lidentità empirica del fatto storico indipendentemente dallinquadramento giuridico
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Norma che consente la rideterminazione della pena a seguito dellannullamento di una delle imputazioni; applicata per ridurre la pena a mesi quattro di reclusione dopo lassoluzione per oltraggio
Sentenza Corte Costituzionale n. 200/2016
Richiamata per il principio che la nozione di fatto di reato va intesa in termini naturalistici e che il divieto del bis in idem sostanziale impone il confronto tra i fatti storici, non tra le qualificazioni giuridiche
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko)
Precedente che ammette la concorrenza tra oltraggio e resistenza quando vi sia una progressione della condotta con fase di ingiuria autonoma rispetto alla successiva minaccia; la Corte ha distinto quel caso dalla fattispecie concreta esaminata
Massime di principio
- Se insulti e atti violenti/minacciosi sono parte di ununica, contestuale e indivisa azione volta ad ostacolare loperato del pubblico ufficiale, la seconda contestazione puo essere annullata per duplicità del fatto (ne bis in idem sostanziale).
- Il giudice deve valutare lidentità empirica del fatto (concezione naturalistica): conta la dinamica fattuale, la coincidenza di tempo, luogo, soggetto e la continuità della volontà offensiva, non solo linquadramento giuridico.
- Quando esiste una progressione netta della condotta (prima ingiurie autonome che colpiscono la reputazione, poi atti violenti e minacce successivi), le due fattispecie possono coesistere; la distinzione è fattuale e va accertata concretamente.
- Motivi di ricorso generici e non specifici sul travisamento della prova sono destinati al rigetto; occorre indicare con precisione le prove e le discrepanze contestate.
- In caso di annullamento di una delle imputazioni per assorbimento/duplicazione della condotta, la pena deve essere rideterminata conformemente alle disposizioni processuali (art. 620 c.p.p.).
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