Cassazione Penale, Sentenza n. 315/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione lamentando il contrasto tra motivazione e dispositivo: la Corte d'appello, pur avendo argomentato a favore della concessione della sospensione condizionale della pena, non aveva inserito nel dispositivo la pronuncia di sospensione, con conseguente difetto formale nella statuizione.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché l'omissione risultava essere un errore materiale: la Corte di appello aveva integrato il dispositivo con provvedimento del 15/01/2020 (art. 130 c.p.p.) inserendo le parole "pena sospesa", provvedimento notificato alle parti prima del deposito del ricorso in Cassazione. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per quanto riguarda quella doglianza. Tuttavia la Corte, d'ufficio, ha rilevato l'illegittimità delle pene accessorie applicate (art. 216, ultimo comma, Legge fallimentare) alla luce della declaratoria di incostituzionalità operata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 222/2018) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite; perciò ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno. Il resto della sentenza (accertamento della responsabilità e pena principale) è stato confermato ed è acquisito come cosa giudicata nei punti non connessi alle statuizioni annullate (art. 624 c.p.).
Norme richiamate
Riconoscimento di circostanze attenuanti che hanno prodotto valutazione favorevole alla concessione di benefici (menzionate nella motivazione della Corte territoriale).
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena: la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio.
Consentire la correzione di errori materiali del dispositivo: la Corte d'appello ha emesso provvedimento in camera di consiglio per integrare il dispositivo con "pena sospesa".
art. 216, ultimo comma, Legge fallimentare
"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"
La formulazione testuale citata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui fissava automaticamente la durata a dieci anni; la Corte ha ritenuto illegittime le pene accessorie determinate sulla base di quella cornice edittale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 05/12/2018
Declaratoria di illegittimità costituzionale della parte dell'art. 216 che fissava una durata automatica delle pene accessorie; ha modificato la cornice edittale rendendola non fissa fino a dieci anni.
Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019 (SURACI)
Principio che impone al giudice di merito, dopo la declaratoria di incostituzionalità, di determinare concretamente la durata delle pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015 (JAZOULI)
Principio secondo cui non è conservabile una pena determinata in relazione a una cornice edittale dichiarata incostituzionale; la pena deve essere riesaminata.
Richiamato come principio che le pene accessorie sono effetti della pronuncia di condanna.
Conseguenza dell'annullamento limitato: i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato conservano l'autorità di cosa giudicata.
Massime di principio
- Un'omissione nel dispositivo che contrasta con la motivazione può essere sanata come errore materiale (art. 130 c.p.p.) tramite provvedimento in camera di consiglio, purché la correzione sia adottata e notificata prima dell'impugnazione in Cassazione.
- La mera mancata trascrizione nel dispositivo non invalida automaticamente la statuizione se risulta che il giudice ha motivato il riconoscimento del beneficio e ha successivamente integrato il dispositivo; il ricorso per tale vizio può essere dichiarato inammissibile.
- Le pene accessorie calcolate su una cornice edittale poi dichiarata incostituzionale devono essere riconsiderate: la Cassazione annulla limitatamente a quel punto e rinvia al giudice di merito per nuova determinazione secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Il giudice del rinvio ha discrezionalità per commisurare la durata delle pene accessorie entro il nuovo parametro legale e deve motivare la scelta sulla base dei criteri di proporzione, gravità del fatto e personalità del condannato.
- La Corte può rilevare d'ufficio l'illegittimità di sanzioni accessorie quando questa deriva da pronunce costituzionali intervenute, anche se il ricorrente non ha formulato specifica doglianza su tale punto.
- L'annullamento parziale per vizi relativi alle pene accessorie non incide sui punti della sentenza non connessi, che acquisiscono definitivamente la cosa giudicata (art. 624 c.p.).
- Per chi impugna, è importante controllare se eventuali integrazioni o rettifiche al dispositivo siano state adottate e notificate prima del deposito del ricorso in Cassazione, altrimenti la doglianza potrebbe essere considerata infondata.
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