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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12598/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo la mancata determinazione del termine entro il quale avrebbe dovuto adempiere all'obbligo risarcitorio posto come condizione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso, accompagnato da memoria, sosteneva quindi un vizio relativo alla regolazione del beneficio penale. La Corte di cassazione ha rilevato che il termine, quale elemento essenziale dell'istituto, deve essere fissato dal giudice in sentenza oppure, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, d'ufficio, o da quello dell'esecuzione; se non fissato, coincide con i termini di cui all'art. 163 c.p. decorrenti dal giudicato. Ha inoltre osservato che la questione, in difetto di gravame specifico, poteva eventualmente essere affrontata in sede esecutiva e che il ricorso si limitava a una rivalutazione del merito, in presenza di motivazione ritenuta articolata e coerente. La parte civile aveva depositato conclusioni, ma non poteva interloquire sui punti relativi alla sospensione condizionale, perché questione penalistica non incidente sulla responsabilità civile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo non sussistente un vizio deducibile in cassazione sulla mancata fissazione del termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio collegato alla sospensione condizionale della pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    Il termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, se non fissato dal giudice, coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza, in quanto elemento essenziale della sospensione condizionale subordinata a obbligo risarcitorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01

    L'omessa fissazione del termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio nella sospensione condizionale integra un vizio di violazione di legge della sentenza; il termine va fissato dal giudice della cognizione, dell'impugnazione o dell'esecuzione.

  • sez. 3 del 4.10.2023 rv. 285697 01

    La parte civile non ha interesse a partecipare al giudizio di cassazione su questioni riguardanti la sospensione condizionale della pena, quando si tratti di profili strettamente penalistici non incidenti sulla responsabilità civile.

  • sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale

    Richiamata ai fini della verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e della legittimità della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata a un obbligo risarcitorio, il termine di adempimento costituisce elemento essenziale del beneficio e deve essere determinato dal giudice; se ciò non avviene, il termine si ricava comunque per legge o può essere fissato dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione.
  • La mancata fissazione del termine non comporta automaticamente un vizio azionabile in cassazione ove la questione non sia stata devoluta con specifico gravame e sia comunque rimediabile in sede esecutiva.
  • In cassazione la parte civile non è legittimata a interloquire su questioni che attengono esclusivamente alla disciplina penalistica della sospensione condizionale, quando esse non incidano sulla responsabilità civile già riconosciuta.
  • Il ricorso che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione congrua e coerente, è manifestamente infondato e conduce all'inammissibilità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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