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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05841/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino, aveva assolto l'imputato applicando l'art. 131-bis c.p. in relazione al reato di evasione ex art. 385 c.p. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo, con cui ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che non fosse integrato il dolo richiesto. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sulla sufficienza del dolo generico e sull'irrilevanza dei motivi e delle finalità dell'allontanamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata aveva già assolto l'imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. dal reato di evasione, ma la Cassazione non è entrata nel merito dell'assoluzione, limitandosi a rilevare l'infondatezza manifesta della censura sull'elemento soggettivo.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    individua il reato di evasione; per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico, senza rilievo decisivo dei motivi o delle finalità dell'allontanamento

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato come base dell'assoluzione pronunciata in appello per particolare tenuità del fatto

  • art. 616 c.p.p.

    implicito fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel reato di evasione, ai fini della responsabilità penale è sufficiente il dolo generico, restando irrilevanti i motivi soggettivi o le finalità perseguite dall'agente nell'allontanamento.
  • Quando il giudice di merito ha motivato in modo congruo e logico sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, la censura di legittimità che si limiti a contestarne la valutazione è manifestamente infondata se non indica specifiche illogicità o violazioni di legge.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce doglianze non idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata; in tal caso seguono la condanna alle spese e il pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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