Sentenza del 13/01/2017 n. 720 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla liquidazione del fondo pensione. La CTR del Lazio aveva qualificato come "rendimento" la differenza tra l'importo liquidato e i contributi versati, applicando su tale quota l'aliquota del 12,50% prevista dalla Legge n. 482/1985, art. 6. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, da un lato, l'ammissibilità della documentazione prodotta dagli eredi nel giudizio di rinvio e, dall'altro, il fatto che la CTR non avesse verificato se la differenza fosse effettivamente derivata dall'investimento del capitale sul mercato finanziario. Gli eredi hanno proposto ricorso incidentale sostenendo che la tassazione agevolata dovesse applicarsi anche ai proventi della gestione di masse patrimoniali.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo ammissibile la documentazione prodotta nel giudizio di rinvio perché collegata a un'esigenza probatoria emersa dall'interpretazione successiva delle Sezioni Unite. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e accolto il terzo, rilevando che la CTR aveva omesso di accertare il rendimento finanziario effettivamente conseguito dal fondo. Ha respinto il ricorso incidentale degli eredi, sia per genericità sia perché volto a rimettere in discussione un principio di diritto già vincolante. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che dovrà verificare il funzionamento del fondo, l'eventuale investimento sul mercato, il rendimento realizzato e la sua attribuzione alla posizione individuale. Solo il rendimento netto finanziario maturato fino al 31 dicembre 2000 potrà beneficiare dell'aliquota del 12,50%; la parte restante resterà soggetta a tassazione separata. L'importo definitivo del rimborso, quindi, non è stato determinato dalla Corte di cassazione.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 394
"Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa l'acquisizione di nuove prove, salvo specifiche eccezioni."
Il giudizio di rinvio è normalmente chiuso rispetto a nuove allegazioni e produzioni documentali, ma sono ammissibili documenti giustificati da fatti sopravvenuti, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di cassazione o da forza maggiore.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
L'aliquota agevolata del 12,50% si applica, per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, esclusivamente al rendimento netto derivante dalla gestione finanziaria del capitale accantonato, non alla mera differenza contabile tra capitale liquidato e contributi versati.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
La quota qualificabile come sorte capitale e, in generale, la parte non riconducibile a rendimento finanziario effettivo resta soggetta al regime della tassazione separata.
Codice di procedura civile, art. 384
Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione vincola il giudice del rinvio, che non può rimettere in discussione la qualificazione giuridica già definitivamente stabilita.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
È censurabile in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, come l'effettivo rendimento finanziario prodotto dagli investimenti del fondo.
Massime di principio
- Nei contenziosi sulla tassazione delle prestazioni di fondi pensione, la nozione di rendimento non coincide automaticamente con la differenza tra quanto ricevuto e i contributi versati: occorre provare che tale differenza derivi dalla gestione e dagli investimenti del capitale sul mercato finanziario.
- Per ottenere l'aliquota del 12,50% sulla quota maturata fino al 31 dicembre 2000, il contribuente deve fornire elementi idonei a ricostruire gli investimenti effettuati dal fondo, i risultati conseguiti e il criterio con cui le eventuali plusvalenze sono state attribuite alla posizione individuale.
- Nel giudizio di rinvio la produzione di nuovi documenti è normalmente preclusa, ma può essere ammessa quando una sopravvenuta pronuncia interpretativa o un'esigenza istruttoria derivante dalla cassazione renda necessario acquisire la prova, senza modificare domanda e causa petendi.
- Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e non può sostituire alla nozione di rendimento finanziario una mera quantificazione contabile.
- La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente un rimborso definitivo: quando manca l'accertamento del rendimento effettivo, la causa viene rinviata al giudice di merito per una nuova istruttoria e per la rideterminazione dell'imposta e del credito restitutorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 gen 2017Sentenza del 13/01/2017 n. 10 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 13 gen 2017Sentenza del 13/01/2017 n. 7 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 13 gen 2017Sentenza del 13/01/2017 n. 409 - Comm. Trib. Prov. Roma
- Sentenza · 13 gen 2017Sentenza del 13/01/2017 n. 702 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 gen 2017Sentenza del 13/01/2017 n. 703 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 gen 2017Sentenza del 13/01/2017 n. 705 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →