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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07387/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da una banca per saldi passivi di conto corrente e notificato a più soggetti in qualità di fideiussori del debitore principale. In primo grado l'opposizione al decreto era stata rigettata; la Corte d'appello di Bari, investita dell'impugnazione, ha invece dichiarato d'ufficio la nullità delle fideiussioni perché predisposte sul modello ABI ritenuto dall'Autorità bancaria lesivo della concorrenza per tre clausole tipiche (reviviscenza, rinuncia ai termini, sopravvivenza). La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Ha dedotto: 1) violazione della disciplina sulla competenza ex art. 33 l. 287/1990, sostenendo che la nullità dovesse essere fatta valere davanti al Tribunale delle imprese o, comunque, che la Corte d'appello non potesse rilevarla d'ufficio; 2) violazione del giudicato e delle regole del processo di appello, assumendo che la validità delle fideiussioni fosse coperta da giudicato interno; 3) e 4) violazione dell'art. 2 l. 287/1990 e omesso esame di fatti decisivi, perché il provvedimento della Banca d'Italia riguarderebbe fideiussioni anteriori e, comunque, le clausole concretamente utilizzate sarebbero diverse da quelle oggetto del modello censurato; 5) violazione delle regole su allegazione, prova e rilevabilità d'ufficio della nullità, sostenendo che il giudice non possa supplire al difetto di allegazione e prova della parte; 6) violazione delle norme sulla nullità parziale e conversione del contratto, contestando l'estensione della declaratoria all'intero contratto anziché alle sole clausole; 7) violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. e dell'art. 1 disp. prel. c.c., poiché il provvedimento della Banca d'Italia non era stato prodotto in causa e non sarebbe conoscibile d'ufficio dal giudice, trattandosi di atto amministrativo e non di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo, infondato il secondo e assorbiti i motivi dal terzo al sesto; ha invece accolto il settimo motivo, affermando che il provvedimento della Banca d'Italia, essendo un atto amministrativo, non è soggetto al principio iura novit curia e deve essere prodotto dalla parte che intenda avvalersene. Per questo ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il settimo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo motivo e infondato il secondo, ha assorbito il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, ha cassato la sentenza d'appello nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio decisiva è che il provvedimento della Banca d'Italia non può essere conosciuto d'ufficio dal giudice come se fosse una norma di legge: la parte interessata doveva produrlo in giudizio. Non essendo stato acquisito ritualmente, la declaratoria di nullità fondata su quel provvedimento non poteva reggere.

Norme richiamate

  • art. 33 l. 287/1990

    La censura sulla competenza è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, perché comunque non avrebbe condotto a un esito diverso; la competenza della Corte d'appello era comunque astrattamente riconoscibile nel caso concreto.

  • art. 2 l. 287/1990

    Richiamato come base della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI oggetto di intesa anticoncorrenziale.

  • art. 2909 c.c.

    Il preteso giudicato interno sulla validità delle fideiussioni è stato escluso, poiché l'appello investiva comunque la questione della loro validità.

  • artt. 101, 112 e 345 c.p.c.

    L'effetto devolutivo dell'appello consente al giudice di decidere anche su ragioni giuridiche diverse, purché connesse al thema devolutum, senza violare il giudicato interno se la questione è stata devoluta.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può fondare la decisione su un provvedimento amministrativo non prodotto, salvo che esso sia ritualmente acquisito al processo.

  • artt. 163, 183 e 345 c.p.c.

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla necessità di allegazione e prova dei fatti posti a base della nullità rilevata d'ufficio.

  • art. 1421 c.c.

    La rilevabilità d'ufficio della nullità presuppone comunque che la nullità emerga dai fatti allegati e provati in causa.

  • art. 2697 c.c.

    Spetta alla parte che intende avvalersi di un provvedimento amministrativo produrlo in giudizio; il relativo onere probatorio non è surrogabile dal giudice.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato nella censura contro l'estensione della nullità all'intero contratto anziché alle sole clausole colpite.

  • art. 1424 c.c.

    Richiamato nella censura contro il mancato ricorso alla conversione del contratto in altra garanzia.

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    Il principio iura novit curia non si estende ai provvedimenti amministrativi, che non sono fonti del diritto.

  • art. 113 c.p.c.

    Il dovere del giudice di conoscere la legge non comprende gli atti amministrativi, che devono essere provati dalla parte.

Massime di principio

  • Il principio iura novit curia non si estende ai provvedimenti amministrativi: se una parte vuole fondare la domanda o l'eccezione su un atto amministrativo, deve produrlo in giudizio.
  • Nel processo civile il giudice può rilevare d'ufficio la nullità, ma solo se la causa di nullità risulta dai fatti allegati e ritualmente acquisiti; il giudice non può supplire al difetto di allegazione o prova della parte.
  • L'effetto devolutivo dell'appello consente al giudice di secondo grado di decidere anche in base a ragioni diverse da quelle specificamente dedotte, purché restino entro il thema decidendum devoluto e non siano coperti da giudicato interno.
  • Il giudicato interno non si forma sulla questione quando l'impugnazione investe in termini sufficientemente ampi la validità del rapporto o del contratto oggetto di causa.
  • La notorietà di un provvedimento non può essere desunta dal solo fatto che esso sia richiamato in altre decisioni giudiziarie o sia facilmente reperibile sul sito dell'autorità che lo ha emanato; il fatto notorio deve riguardare conoscenze comuni e non nozioni tecniche o giuridiche specialistiche.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniMutuo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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