Cassazione Civile, Ordinanza n. 23109/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da due deliberazioni assembleari di una banca: una del 29 maggio 2020, con cui l’assemblea aveva approvato una proposta di rinuncia alle azioni di responsabilità verso ex amministratori, e una successiva del 15 giugno 2022, con cui l’assemblea aveva approvato una rinuncia transattiva al petitum delle azioni di responsabilità residue. La società ricorrente aveva impugnato la delibera del 2020 chiedendone la nullità o l’annullamento e il risarcimento dei danni per l’esecuzione della delibera nonostante la sospensione cautelare. Il Tribunale di Genova aveva sospeso il giudizio ritenendo che la validità della delibera del 2022 fosse pregiudiziale rispetto a quella del 2020, perché la seconda sarebbe stata sostitutiva della prima ex art. 2377, comma 8, c.c. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di sospensione con quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., per aver il tribunale rilevato d’ufficio i presupposti della sospensione senza assegnare termini per difese; 2) violazione degli artt. 2377, comma 8, 2379, comma 4, c.c. e 295 c.p.c., per non avere previamente verificato se vi fosse effettivo rapporto di sostituzione e identità di contenuto fra le due delibere; 3) erronea ritenuta pregiudizialità del giudizio sulla delibera del 2022 rispetto alla domanda di risarcimento danni da esecuzione della delibera del 2020; 4) erronea ritenuta pregiudizialità del giudizio sulla delibera del 2022 rispetto all’impugnativa della delibera del 2020, nonostante la prima non fosse sostitutiva della seconda.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento necessario di competenza e ha cassato l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Genova. Ha ritenuto che la mancata instaurazione del contraddittorio fosse rilevante perché la ricorrente aveva specificamente allegato di essere stata privata di difese utili sul punto della sospensione. Nel merito, ha escluso la sussistenza di un vero nesso di pregiudizialità logico-giuridico ex art. 295 c.p.c. tra le due cause, poiché la delibera del 2022 aveva oggetto diverso rispetto a quella del 2020 e non poteva quindi produrre un effetto vincolante con giudicato sulla causa relativa alla delibera precedente. Per la stessa ragione ha negato che la delibera del 2022 fosse sostitutiva della precedente ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c. La Corte ha precisato che tra i due giudizi poteva semmai ravvisarsi una connessione tale da giustificare una riunione, non una sospensione necessaria. Le spese sono state rimesse al giudice del merito nel procedimento in cui è stata emessa l’ordinanza impugnata.
Norme richiamate
regolamento necessario di competenza
È il rimedio esperito avverso l’ordinanza di sospensione impugnata.
La sospensione è ammessa solo quando la decisione dipende dall’esito di altra causa in senso stretto, cioè con portata pregiudiziale vincolante e coperta da giudicato.
principio del contraddittorio
La violazione del contraddittorio rileva in sede di regolamento di competenza solo se ha impedito alla parte di far valere elementi idonei a incidere sulla decisione sulla competenza/sospensione.
La nuova deliberazione può determinare cessazione della materia del contendere solo se reca una disciplina sostanziale idonea a rimuovere la precedente causa di invalidità; se ha oggetto diverso non è sostitutiva della precedente.
Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 2377, comma 8, c.c. nel censurare la sospensione, senza una specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo.
Richiamato come base della sospensione cautelare già disposta sulla delibera del 2020.
Quando tra due procedimenti esiste connessione o identità e sono pendenti dinanzi al medesimo ufficio, il giudice non deve sospendere ex art. 295 c.p.c. ma valutare la rimessione degli atti per la riunione, se compatibile con lo stato dei processi.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità in senso tecnico-giuridico: la decisione dell’altra causa deve costituire antecedente logico-giuridico vincolante, idoneo a fare stato nel giudizio pregiudicato.
- Quando la parte deduce la violazione del contraddittorio in un regolamento di competenza, non basta segnalare l’omessa previa interlocuzione; occorre dimostrare che tale omissione abbia concretamente impedito di far valere difese decisive sulla questione di competenza o sospensione.
- In materia di delibere assembleari societarie, la sostituzione della deliberazione invalida con una successiva opera solo se la nuova delibera elimina effettivamente la causa di invalidità della precedente e ne riproduce o sostituisce il contenuto sostanziale rilevante.
- Se due giudizi riguardano atti assembleari diversi e non sovrapponibili per oggetto, non ricorre una pregiudizialità tale da giustificare la sospensione necessaria; al più può esistere una connessione che può rilevare ai fini della riunione.
- La verifica dell’effetto sostitutivo di una delibera successiva richiede l’accertamento della sua idoneità a rimuovere i vizi della delibera precedente; in difetto di identità di oggetto o contenuto, l’efficacia sostitutiva va esclusa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23062/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23064/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23069/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23079/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23080/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23084/2024 del 26/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →