Cassazione Penale, Ordinanza n. 39609/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: ha ritenuto non censurabile il ragionamento del Tribunale di sorveglianza, che aveva valorizzato la condotta irregolare del detenuto e la mancanza di prova di concreta partecipazione al percorso rieducativo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la liberazione anticipata con riferimento ai semestri di detenzione oggetto dell'istanza. Il Tribunale di sorveglianza ha confermato il rigetto della domanda rilevando che il detenuto era stato condannato in via irrevocabile per il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. fino al 12 giugno 2012 e che, nei semestri considerati, la sua condotta era stata irregolare; dalla relazione comportamentale trasmessa dall'istituto penitenziario non emergeva una partecipazione all'opera di rieducazione. Nel ricorso per cassazione, le doglianze sono state ritenute generiche e dirette, in sostanza, a chiedere una nuova valutazione del materiale processuale, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
La precedente condanna per associazione di tipo mafioso è stata richiamata come elemento valutato dal tribunale di sorveglianza nel giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione e sulla concessione della liberazione anticipata.
Non è citato espressamente nel testo; pertanto non viene ricavata alcuna interpretazione specifica.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla liberazione anticipata il tribunale di sorveglianza può valorizzare, insieme alla condotta tenuta durante i semestri di espiazione, anche il complessivo comportamento del detenuto e gli elementi emergenti dalla relazione comportamentale dell'istituto penitenziario.
- La concessione della liberazione anticipata richiede una effettiva partecipazione all'opera di rieducazione; la mera allegazione difensiva non è sufficiente se non si confronta con la motivazione del provvedimento di rigetto.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una diversa valutazione del materiale fattuale e probatorio, quando la motivazione impugnata sia non manifestamente illogica.
- Il ricorso è inammissibile quando le doglianze sono generiche e non attaccano specificamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
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