Cassazione Civile, Sentenza n. 32758/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPGI aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi e sanzioni (circa euro 1.868.363) relativo al presunto rapporto di lavoro subordinato riconducibile alla figura del direttore responsabile (Bruno Vespa) per il programma "Porta a Porta" nel periodo settembre 2001 - dicembre 2003. La RAI aveva proposto opposizione sostenendo la natura autonoma del rapporto. Il Tribunale, poi la Corte d'appello di Roma, hanno ritenuto che non sussistessero i requisiti della subordinazione, valorizzando l'ampia autonomia del giornalista (assenza di vincolo di orario rigido, possibilità di assentarsi, autonomia nella concezione del programma, scelta degli ospiti e dei collaboratori). L'INPGI ha impugnato in Cassazione lamentando errata valutazione dei verbali ispettivi e omissione di esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPGI. Ha confermato che i verbali ispettivi fanno fede solo per i fatti attestati direttamente dagli ispettori e che le altre circostanze vanno sottoposte a libera valutazione giudiziale. Ha ritenuto corretta l'individuazione dell'onere della prova in capo all'INPGI e ha considerato legittime le valutazioni della Corte d'appello sulle testimonianze che hanno evidenziato l'autonomia di Vespa. Il ricorso è stato dunque respinto; l'INPGI è condannato alle spese di cassazione in favore della RAI (liquidate in euro 15.000,00 per compensi professionali e 200,00 per esborsi, oltre oneri), spese compensate con l'INPS; dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Contratto Nazionale dei Lavoratori Giornalisti (CNLG)
La qualificazione del ruolo di "direttore responsabile" e la verifica dei requisiti di subordinazione sono valutati in base agli elementi di fatto e giuridici, non bastando la mera nomenclatura contrattuale a determinare la subordinazione.
art. 115 comma 1; art. 116 comma 1; art. 360 n. 3 e n. 5; art. 360 comma 2 n. 5
Applicati i principi sulla valutazione della prova e sui motivi di cassazione: i ricorsi per violazione di norme probatorie vanno adeguatamente circostanziati; il motivo ex art. 360 n. 5 non è ammissibile se costituisce mera richiesta di riconsiderazione del fatto.
Attribuisce l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito all'istituto previdenziale (INPGI) che agisce per ottenere contributi.
Decreto-Legge
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8-bis, convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale che ha consentito alla Corte di decidere in camera di consiglio senza trattazione orale, in mancanza di richiesta delle parti, e regolamenta la deposizione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
D.P.R.
D.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1 quater e comma 1-bis
Riferimenti sulle modalità e sull'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato e sull'ipotesi di versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- I verbali ispettivi hanno valore privilegiato solo rispetto ai fatti direttamente attestati dagli ispettori; le altre circostanze descritte nei verbali costituiscono materiale istruttorio da valutare liberamente dal giudice.
- L'onere della prova dell'esistenza del credito contributivo (e dunque della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato) grava sull'ente previdenziale che agisce per il recupero dei contributi.
- La qualificazione formale del rapporto come autonomo non esclude che, sulla base degli elementi fattuali (controllo, orari, obblighi, autonomia editoriale, possibilità di organizzare la propria attività), il rapporto possa essere qualificato come subordinato; tuttavia, l'accertamento compete al giudice e richiede valutazione complessiva delle prove.
- Elementi quali ampia autonomia nella gestione dei contenuti, libertà nella scelta dei collaboratori, possibilità di assentarsi per impegni esterni e mancanza di vincoli di orario sono indizi forti a favore della natura autonoma della prestazione.
- In sede di Cassazione non è ammessa una nuova valutazione equitativa dei fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove materiali sono inammissibili se non fondati su errori di diritto o violazioni normative.
- Le censure in cassazione devono essere formulate secondo i requisiti di specificità richiesti dall'art. 360 c.p.c.; il motivo ex n.5 è escluso se mira soltanto a riformulare il convincimento del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 9 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32686/2021 del 09/11/2021
- Sentenza lavoro · 9 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32683/2021 del 09/11/2021
- Sentenza lavoro · 9 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32684/2021 del 09/11/2021
- Sentenza lavoro · 9 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32720/2021 del 09/11/2021
- Sentenza lavoro · 9 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32726/2021 del 09/11/2021
- Sentenza lavoro · 9 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32730/2021 del 09/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →