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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29767/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, contestando la graduazione della pena applicata. Dal testo emerge che la censura riguardava la misura della pena e, indirettamente, la valutazione operata dal giudice di merito in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la pena fosse stata determinata in misura prossima al minimo edittale e con congrua motivazione, richiamando i precedenti penali dell'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che la determinazione della pena, compresa la graduazione per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ex artt. 132 e 133 c.p. e che in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando questa non sia frutto di mero arbitrio o di motivazione illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    La pena va fissata in aderenza ai criteri di gravità del reato e personalità del reo, secondo valutazione di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e la modulazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • In cassazione è inammissibile la doglianza che miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la quantificazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • La pena prossima al minimo edittale, se accompagnata da motivazione non apparente e valorizzazione di elementi personali rilevanti, come i precedenti penali, esclude di regola il vizio dedotto sulla graduazione sanzionatoria.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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