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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14156/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva per obbligo di fare, una società era stata incaricata come ausiliario del giudice dell'esecuzione di eseguire lavori edili, sotto la direzione di un altro soggetto. Il giudice dell'esecuzione aveva liquidato, con più decreti, il compenso della società in relazione ai diversi stati di avanzamento dei lavori. Contro tali decreti avevano proposto opposizione sia la banca esecutata sia i creditori procedenti; il tribunale, riunite le opposizioni, aveva ridotto gli importi liquidati. La società aveva quindi chiesto la revocazione della decisione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto consistente, a suo dire, in un'errata sommatoria degli importi indicati nei singoli SAL a titolo di oneri per la sicurezza: il giudice avrebbe considerato ciascun SAL come importo autonomo, senza tener conto che esso già inglobava gli importi dei SAL precedenti. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. e degli artt. 14 ss. del d.m. 49/2018, sostenendo che l'errore percettivo fosse decisivo e che l'ordinanza resa in revocazione si fondasse su un'unica ratio decidendi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che il motivo difettasse di adeguata esposizione del fatto processuale ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non riproduceva in modo sufficiente la motivazione dell'ordinanza impugnata, impedendo il controllo sulla presenza di una pluralità di rationes decidendi e quindi sulla decisività dell'asserito errore. In ogni caso, ha anche osservato che la censura non denunciava un errore percettivo revocatorio, ma piuttosto un errore di valutazione e di apprezzamento nella quantificazione degli oneri di sicurezza, estraneo all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Ne è seguito il rigetto della domanda processuale in sede di legittimità, con condanna della ricorrente alle spese verso ciascun controricorrente e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione immediatamente verificabile degli atti o dei fatti di causa; non ricorre quando la censura investe la valutazione giuridica o tecnica dei dati acquisiti.
  • Perché il motivo sia scrutinabile in cassazione, il ricorso deve esporre in modo specifico e autosufficiente il contenuto essenziale della decisione impugnata, così da consentire il controllo sulla denunciata decisività dell'errore.
  • Se il provvedimento impugnato si fonda su più rationes decidendi autonome, la revocazione non può essere accolta quando l'errore dedotto colpisca solo una di esse e non risulti intaccata anche l'altra, autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione.
  • La contestazione dei criteri di quantificazione di voci tecniche o contabili, quando implica un apprezzamento dei dati e della normativa applicabile, integra un errore di giudizio e non un errore percettivo revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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