Cassazione Civile, Ordinanza n. 14156/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva per obbligo di fare, una società era stata incaricata come ausiliario del giudice dell'esecuzione di eseguire lavori edili, sotto la direzione di un altro soggetto. Il giudice dell'esecuzione aveva liquidato, con più decreti, il compenso della società in relazione ai diversi stati di avanzamento dei lavori. Contro tali decreti avevano proposto opposizione sia la banca esecutata sia i creditori procedenti; il tribunale, riunite le opposizioni, aveva ridotto gli importi liquidati. La società aveva quindi chiesto la revocazione della decisione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto consistente, a suo dire, in un'errata sommatoria degli importi indicati nei singoli SAL a titolo di oneri per la sicurezza: il giudice avrebbe considerato ciascun SAL come importo autonomo, senza tener conto che esso già inglobava gli importi dei SAL precedenti. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. e degli artt. 14 ss. del d.m. 49/2018, sostenendo che l'errore percettivo fosse decisivo e che l'ordinanza resa in revocazione si fondasse su un'unica ratio decidendi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che il motivo difettasse di adeguata esposizione del fatto processuale ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non riproduceva in modo sufficiente la motivazione dell'ordinanza impugnata, impedendo il controllo sulla presenza di una pluralità di rationes decidendi e quindi sulla decisività dell'asserito errore. In ogni caso, ha anche osservato che la censura non denunciava un errore percettivo revocatorio, ma piuttosto un errore di valutazione e di apprezzamento nella quantificazione degli oneri di sicurezza, estraneo all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Ne è seguito il rigetto della domanda processuale in sede di legittimità, con condanna della ricorrente alle spese verso ciascun controricorrente e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come base dell'opposizione ai decreti di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice dell'esecuzione
richiamato come rito utilizzato per le opposizioni ai decreti di liquidazione
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
la revocazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo; non per errori di valutazione o di apprezzamento
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione adeguata e completa del fatto processuale, altrimenti è inammissibile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato formalmente incardinato come violazione di legge
richiamato per la trattazione camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza
invocato dalla ricorrente per sostenere i criteri di quantificazione degli oneri di sicurezza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione immediatamente verificabile degli atti o dei fatti di causa; non ricorre quando la censura investe la valutazione giuridica o tecnica dei dati acquisiti.
- Perché il motivo sia scrutinabile in cassazione, il ricorso deve esporre in modo specifico e autosufficiente il contenuto essenziale della decisione impugnata, così da consentire il controllo sulla denunciata decisività dell'errore.
- Se il provvedimento impugnato si fonda su più rationes decidendi autonome, la revocazione non può essere accolta quando l'errore dedotto colpisca solo una di esse e non risulti intaccata anche l'altra, autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione.
- La contestazione dei criteri di quantificazione di voci tecniche o contabili, quando implica un apprezzamento dei dati e della normativa applicabile, integra un errore di giudizio e non un errore percettivo revocatorio.
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