Cassazione Civile, Sentenza n. 16508/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso la decisione disciplinare della Commissione Regionale di Disciplina (Co.Re.Di.) che aveva accertato la responsabilità disciplinare del notaio Robertazzi per omessa tenuta del repertorio dall'1.8.2017 al 5.9.2017 e mancata annotazione, su fascicoli di repertorio preventivamente vidimati, di 49 atti. La Co.Re.Di. aveva applicato la sostituzione della sanzione edittale della sospensione con una pena pecuniaria di €7.500, riconoscendo l'attenuante dell'incensuratezza e valutando (ma non riconoscendo separatamente) il ravvedimento operoso. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso con la conseguente ulteriore riduzione della sanzione (1/6) e contestava l'applicazione da parte della Corte d'Appello dell'ulteriore contributo previsto dall'art. 13 comma 1‑quater del D.P.R. n.115/2002.
La decisione
La Corte di Cassazione, sez. disciplinare, ha respinto il primo motivo relativo alla mancata riduzione per ravvedimento operoso e confermato la legittimità della determinazione della sanzione pecuniaria di €7.500, ritenendo che l'art.144 della legge notarile prevede attenuanti ad effetto speciale (incensuratezza e ravvedimento operoso) alternative che conducono alla sostituzione della sanzione edittale con quella pecuniaria e che, una volta operata la sostituzione, non spetta la ulteriore riduzione frazionaria del 1/6 prevista per il ravvedimento quando resta applicata la sanzione edittale. Ha però accolto il secondo motivo relativo all'art.13 comma 1‑quater D.P.R. 115/2002, cassando l'ordinanza limitatamente alla parte in cui la Corte d'Appello aveva dato atto della sussistenza dei presupposti per l'imposizione dell'ulteriore contributo unificato (raddoppio) in quanto il giudizio di reclamo davanti alla Corte d'Appello contro la Co.Re.Di. è giudizio in unico grado e non giudizio d'impugnazione suscettibile di applicazione dell'art.13 comma 1‑quater. Confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'Archivio Notarile Distrettuale di Roma.
Norme richiamate
art. 144 L. n. 89/1913
Le attenuanti "incensuratezza" e il "ravvedimento operoso" sono attenuanti ad effetto speciale, alternative tra loro, che consentono la sostituzione della sanzione edittale della sospensione con la sanzione pecuniaria; la sostituzione esaurisce la diminuzione consentita e non consente un'ulteriore riduzione frazionaria del 1/6 prevista per altri casi
art. 138 e art. 138-bis L. n. 89/1913
Disciplina della sanzione per l'illecito disciplinare e della misura della sanzione pecuniaria sostitutiva (art.138-bis: range da €516 a €15.493); la determinazione della misura pecuniaria rientra nella valutazione discrezionale dell'organo disciplinare e può tener conto della gravità, durata e numero di atti
art. 13 comma 1‑quater D.P.R. n. 115/2002
Prevede l'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione; la Corte ha ritenuto erronea l'applicazione di tale disposizione al reclamo avanti alla Corte d'Appello contro decisioni disciplinari (giudizio in unico grado), per cui l'imposizione dell'ulteriore contributo non poteva essere disposta
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)
Rami di censura utilizzati per dedurre vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha valutato l'ammissibilità dei profili dedotti e limitato la sindacabilità in relazione alla gravità del vizio motivazionale
Richiamato dal ricorrente in tema di concorso di circostanze attenuanti; la Corte ha osservato che il regime delle attenuanti nella legge notarile è diverso e non ammette la cumulo ulteriore invocato
art. 111 comma 7 Cost.
Principio della sindacabilità del vizio di motivazione in sede di legittimità se la motivazione è assente, apparente o contraddittoria; la Corte ha ritenuto che non sussistesse un vizio così grave da giustificare l'annullamento
Massime di principio
- Le attenuanti previste dall'art.144 della legge notarile (incensuratezza e ravvedimento operoso) sono attenuanti "ad effetto speciale" e alternative: consentono la sostituzione della sanzione della sospensione con una sanzione pecuniaria, ma non si cumulano per ottenere ulteriori riduzioni (es. 1/6) quando la sanzione è già stata sostituita
- La quantificazione della sanzione pecuniaria, una volta operata la sostituzione, resta soggetta alla valutazione discrezionale dell'organo disciplinare e la Corte di legittimità non interviene se la motivazione è adeguata e non viziata in modo grave
- Il ravvedimento operoso può essere valutato dall'organo disciplinare ai fini della determinazione della sanzione, ma la sua funzione può essere assorbita dal meccanismo di sostituzione previsto dall'art.144 e non sempre dà diritto alla riduzione supplementare invocata
- L'assenza temporanea di personale (es. maternità, ferie) non costituisce automaticamente evento eccezionale giustificativo dell'omessa tenuta del repertorio; rileva la concreta condotta e la tempestività dell'adempimento successivo
- Se la violazione disciplinare viene accertata a seguito di ispezione e non tramite autodenuncia, non si configura automaticamente il ravvedimento operoso inteso come autonoma attenuante che impone riduzioni supplementari
- Il reclamo avanti alla Corte d'Appello avverso le decisioni della Co.Re.Di. in materia disciplinare è considerato dalla giurisprudenza di legittimità un giudizio in unico grado e non un ordinario giudizio d'impugnazione; pertanto non si applicano automaticamente disposizioni procedurali riservate agli impugnatoti (es. art.13 comma 1‑quater D.P.R. 115/2002) per l'aumento del contributo unificato
- In procedimenti disciplinari notarili attenzione alla distinzione tra effetti speciali delle attenuanti di settore e regole generali penali o civili: non sempre è possibile applicare analogicamente disposizioni penali o civili che consentono cumuli o sconti diversi
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