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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16497/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I Marmo hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano (n.1375/2021) deducendo, in tre motivi, che il giudice di rinvio non si era uniformato all'ordinanza della Cassazione n.13607/2019 (violazione dell'art.384 c.p.c.), che non aveva esaminato fatti decisivi e non aveva rilevato la nullità del contratto di cessione dei crediti e del correlato finanziamento per mancanza di oggetto/causa, nonché la nullità per superamento del tasso soglia (art.1418 c.c. e profili di usura), e infine che vi sarebbe stata omessa pronuncia e violazione degli articoli invocati (tra cui 1322 e 1936 c.p.c.). Chiedevano, in sostanza, la riforma della sentenza di appello per vizi di diritto e di motivazione non valutati correttamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art.366, primo comma, n.3 c.p.c., ritenendo che i ricorrenti non abbiano fornito una esposizione sommaria chiara e comprensibile dei fatti e del percorso processuale. Ha inoltre ritenuto i singoli motivi inammissibili o privi di decisività: il primo incomprensibile rispetto al presunto vincolo del giudice di rinvio; il secondo colpito dall'art.348 ter c.p.c. (doppia conforme) e dalla preclusione derivante da giudicato/formale mancata riassunzione, oltre che per difetto di specificità su questioni di merito; il terzo privo di rilevanza rispetto alla ratio decidendi della corte territoriale. Il ricorso è dunque rigettato con condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese processuali nei confronti dei controricorrenti e con annotazione della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma (nn. 3, 4, 5)

    Norma richiamata dai ricorrenti per dedurre violazione di legge, vizio di motivazione e omessa pronuncia; la Corte ha valutato tali censure come inammissibili o prive di decisività.

  • art. 366 c.p.c.

    Impone l'esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione; la sua violazione (insufficiente rappresentazione della vicenda) ha determinato l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il giudice di rinvio doveva uniformarsi a ord. Cass. n.13607/2019; la Corte ha ritenuto la censura incomprensibile e non idonea a mostrare un contrasto motivazionale.

  • art. 1418 c.c.

    Norma sulla nullità dei contratti invocata per sostenere l'invalidità della cessione e del finanziamento per mancanza di oggetto/causa; la questione non è stata esaminata nel merito per preclusione da giudicato e/o per inammissibilità delle censure.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nella decisione di appello per l'inammissibilità di domande nuove; la Corte di cassazione ha osservato che la statuizione di inammissibilità non è stata impugnata e quindi è passata in cosa giudicata formale.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Richiede indicazione della divergenza motivazionale in presenza di doppia conforme; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano indicato adeguatamente la motivazione di primo grado per dimostrare contrasto.

  • art. 1322 c.p.c.

    Norma citata nel terzo motivo dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto la censura estranea alla ratio decidendi e non decisiva rispetto alla decisione di merito.

  • art. 1936 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso insieme all'art.1322; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura rispetto alla motivazione adottata dal giudice di appello.

  • art. 1955 c.c.

    Richiamato dalla Corte territoriale nell'ambito della qualificazione del rapporto di fideiussione; la sentenza ha menzionato deroga convenzionale a talune previsioni civili.

  • art. 1957 c.c.

    Analogamente all'art.1955 c.c., richiamato nella motivazione sulla natura della garanzia e sulla possibile deroga contrattuale.

  • d.p.r. 115/2002

    art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo in favore dell'ufficio di merito da parte della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile fornire, ai sensi dell'art.366 c.p.c., una esposizione chiara e sintetica dei fatti, delle reciproche pretese e del percorso processuale: la mancanza di ciò comporta facilmente l'inammissibilità.
  • Se la decisione di merito è assoggettata a giudicato formale (es. per mancata riassunzione), le questioni di merito possono risultare precluse e il giudice d'appello può essere privo della potestas iudicandi su tali profili.
  • In presenza di una 'doppia conforme' (sentenze concordi di primo e secondo grado), il sindacato di legittimità sulla motivazione è assai limitato: il ricorrente deve indicare espressamente la divergenza motivazionale che si pretende censurare (art.348 ter c.p.c.).
  • Le censure di nullità contrattuale o di usura devono essere formulate con specificità e concretezza; deduzioni generiche o questioni di fatto non dettagliate sono spesso ritenute inammissibili o non decisorie in Cassazione.
  • Per ottenere che la Corte di cassazione esamini nel merito una questione preliminarmente ritenuta inammissibile dal giudice, occorre impugnare specificamente la statuizione di inammissibilità; in mancanza essa diventa parte del giudicato.
  • Conseguenze pratiche: un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'onere di ulteriore contributo unificato (d.p.r.115/2002), per cui è importante curare la forma e la specificità dell'atto di impugnazione.

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