Cassazione Civile, Sentenza n. 16495/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Campania che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo al 2009. Il motivo principale del ricorso in Cassazione era la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la nullità per motivazione apparente: la CTR aveva motivato come se si trattasse di una ricostruzione induttiva dei ricavi (accertamento dei ricavi non dichiarati tramite ricarico sulle rimanenze), mentre l'atto impugnato contestava soltanto il recupero IVA di euro 14.753,00 per fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e il disconoscimento di componenti negativi per euro 11.989.597,71 relativi ad acquisti dedotti indebitamente. L'Agenzia deduceva dunque che la decisione del giudice d'appello era incongrua rispetto alla domanda e violava l'art. 112 c.p.c. e il principio costituzionale di motivazione (art. 111, comma 6 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo i motivi fondati. Ha ritenuto la motivazione della CTR meramente apparente e incongrua rispetto al thema decidendum, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, con demandata valutazione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
base normativa per il ricorso per cassazione per violazione di norme sulla motivazione e principio di corrispondenza; usato per censurare la motivazione apparente e l'errata applicazione delle norme processuali
art. 132 c.p.c. (n. 4 e comma 2)
richiamato in relazione alla nullità della sentenza per mancanza o apparente motivazione; la Corte distingue i vizi che determinano nullità della decisione
art. 111 comma 6 Cost.
principio costituzionale della motivazione adeguata delle decisioni giudiziali; violazione di tale principio giustifica la cassazione quando emerge dal testo della sentenza impugnata
art. 112 c.p.c.
richiamato in rapporto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice deve decidere sui punti effettivamente dedotti dalle parti
art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. e modifica introdotta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. l. n. 134/2012
richiamata per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte di legittimità verifica vizi estremi della motivazione (mancanza, apparente, manifesta contraddittorietà, incomprensibilità) quando tali vizi emergono dal testo della sentenza impugnata
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve motivare concretamente sulle questioni oggetto di impugnazione: se decide su una fattispecie diversa da quella dedotta (es. ricostruzione induttiva dei ricavi quando il ricorso contestava solo recupero IVA e disconoscimento di costi) la motivazione è apparente e può portare alla cassazione.
- La pronuncia può essere annullata per violazione dell'art. 111 comma 6 Cost. quando la motivazione non rende percepibile il fondamento della decisione e risulta inconferente rispetto al thema decidendum.
- In materia tributaria, è essenziale che il giudice risponda ai rilievi specifici dell'atto di accertamento (importi contestati, natura degli elementi disconosciuti): l'uso di argomentazioni generiche su un diverso metodo di accertamento non soddisfa il principio di corrispondenza.
- Se la motivazione appare 'inidonea' a far conoscere il ragionamento seguito, la parte soccombente può proporre ricorso per cassazione fondato su vizio di motivazione apparente ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- In caso di cassazione per motivazione apparente la causa viene generalmente rinviata al giudice del merito in diversa composizione, che dovrà riesaminare i fatti e pronunciarsi correttamente anche sulle spese.
- Per la difesa in procedimenti tributari è importante specificare con chiarezza gli atti e gli importi impugnati in motivazione e, se il giudice di merito formula ricostruzioni diverse, censurarle tempestivamente per preservare il rispetto del principio di corrispondenza.
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