Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16484/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Fallimento chiedeva la dichiarazione di fallimento di Immobiliare Pegaso per un credito > 1 milione derivante da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; aveva inoltre promosso azione revocatoria trascritta sulla vendita di immobili ceduti a s.r.l. NRD. Immobiliare Pegaso si era ammessa al concordato che prevedeva la messa a disposizione, tramite procura irrevocabile rilasciata da NRD, del ricavato netto della vendita degli immobili per i creditori chirografari (incluso il Fallimento). Il concordato fu omologato nonostante il dissenso del Fallimento e i gradi successivi respinsero le opposizioni/reclami. Il Fallimento impugnava la decisione in cassazione deducendo, tra l'altro, che la trascrizione dell'azione revocatoria impediva la libera disposizione dei beni e che il creditore revocante avrebbe diritto a una separazione/priorità sulla somma ricavata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso per sopravvenuta carenza di legittimazione sostanziale e di interesse ad agire: il ricorrente aveva perso la qualità di creditore perché il decreto ingiuntivo su cui fondava la propria pretesa era stato revocato con sentenza divenuta definitiva; pertanto mancava l'interesse a chiedere la cassazione del decreto che aveva omologato il concordato. È stata altresì dichiarata l'inammissibilità del controricorso del commissario giudiziale per mancanza di legittimazione a intervenire quale parte autonoma in Cassazione. Le spese sono compensate in ragione di sopravvenienze. Le richieste di condanna personale del curatore ex art. 94 e ex art. 96 c.p.c. sono respinte per assenza di gravi motivi.

Norme richiamate

  • art. 2902 c.c.

    Riferito in tema di azione revocatoria e effetti della trascrizione; la decisione di merito (Corte d'appello) ha ritenuto che, nel caso concreto, la previsione del piano concordatario e la procura irrevocabile conferita dall'acquirente rendevano disponibili i proventi, neutralizzando l'effetto pratico della prenotazione per i creditori

  • art. 2652, n. 5 c.c.

    Richiamato con riferimento alla trascrizione dell'azione revocatoria quale mezzo di prenotazione dell'effetto della futura pronuncia revocatoria; la Corte d'appello aveva ritenuto che tale vincolo non impedisse la messa a disposizione dei proventi nel piano concordatario

  • art. 45 l. fall.

    Norma richiamata nel contesto del procedimento di concordato; utilizzata per inquadrare il procedimento di omologazione e la partecipazione degli interessati

  • art. 168 l. fall.

    Riferito alle conseguenze della domanda revocatoria e alla posizione dei creditori nella procedura concorsuale; la Corte ha considerato che l'omologazione e le garanzie previste dal piano incidono sulla perseguibilità dell'effetto della revocatoria

  • art. 169 l. fall.

    Richiamato come norma di sistema sul concordato e sugli effetti dell'omologazione rispetto ai creditori

  • art. 183 l. fall.

    Norma che disciplina il reclamo avverso il decreto del tribunale in materia di concordato; usata per definire la deducibilità delle impugnazioni e il carattere reclamabile dei provvedimenti

  • art. 160, comma 4 l. fall.

    Censurato nel ricorso ma non esaminato nel merito per sopravvenuta carenza di interesse; richiamato nel contesto delle regole di distribuzione e degli effetti del concordato

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'opposizione al decreto ingiuntivo e al procedimento ordinario che ne segue (accertamento del merito)

  • art. 1180 c.c.

    Censurato nel ricorso (in tema di adempimento e obbligazioni) ma non esaminato nel merito per ragioni di carenza di interesse

  • art. 2467 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo di ricorso (materia societaria) ma assorbito dalla decisione di inammissibilità/assenza di interesse

  • art. 94 c.p.c.

    Norma invocata per chiedere la condanna personale del curatore; la Corte ha riaffermato che la condanna richiede gravi motivi specifici che non sono emersi

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato come parametro di lealtà e probità richiesti al rappresentante processuale; la Corte non ha rilevato violazioni tali da giustificare sanzioni

  • art. 96 c.p.c.

    Invocato per responsabilità processuale aggravata; la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, comma 2

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Richiamato nella parte introduttiva per distinguere la reclamabilità dei provvedimenti in materia di concordato e i limiti del ricorso straordinario per cassazione

Massime di principio

  • Per proporre impugnazioni volte a far valere l'interesse a far dichiarare il fallimento o a contestare l'omologazione del concordato è necessario conservare la qualità di creditore al momento della decisione: la perdita della qualità (ad es. per revoca del decreto ingiuntivo) determina sopravvenuta carenza di legittimazione e insufficienza di interesse.
  • La trascrizione dell'azione revocatoria crea una prenotazione opponibile ma non sempre impedisce che, attraverso idonee previsioni del piano concordatario (es. procura irrevocabile dell'acquirente e messa a disposizione dei proventi), gli immobili o i loro ricavi siano utilizzati per soddisfare i creditori concordatari; l'efficacia pratica della revocatoria può dunque essere limitata dall'omologazione del concordato e dalle garanzie poste dal piano.
  • Il commissario giudiziale, pur dovendo partecipare e rendere pareri nel procedimento di concordato, ha natura di ausiliario del giudice e non acquista di per sé legittimazione autonoma a proporre ricorso o controricorso in Cassazione.
  • Le spese processuali possono essere compensate quando la decisione è determinata da circostanze sopravvenute intervenute dopo l'instaurazione del giudizio.
  • Per chiedere la condanna personale del rappresentante processuale (art. 94 c.p.c.) o la responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.) sono necessari gravi e specifici motivi; la semplice insussistenza del credito accertata nel corso del processo non è automaticamente sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.