Cassazione Civile, Sentenza n. 16465/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Liquidazione dei compensi professionali dovuti all'avvocato Ceravolo per la sua attività di difensore nel giudizio promosso da Autostar S.p.A. (successivamente transato). Questioni principali: determinazione del valore della causa da considerare per la liquidazione degli onorari (valore della domanda iniziale vs importo della transazione), riconoscimento della fase di studio e dell'attività di ricerca documentale, applicabilità di aumenti per difesa di più parti con identica posizione processuale, aumento del compenso per la transazione/conciliazione fino a un quarto e riconoscimento dell'aumento del 15% per le spese forfettarie; contestazione anche di una riduzione del compenso del 15% disposta dal Tribunale di Catanzaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 1, 2, 4 e 5 del ricorso (assorbito il 3°; rigettato il 6°), cassando l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro e rinviando la causa allo stesso Tribunale in diversa composizione. Principali precisazioni disposte: 1) ai fini della liquidazione dei compensi dovuti dal cliente si deve prendere come riferimento il valore dichiarato nella domanda introduttiva quando questo è concreto e determinato, e non l'importo effettivamente ottenuto con la transazione; 2) la fase di studio (inclusa la ricerca dei documenti e l'esame degli atti) deve essere liquidata se dimostrata; 3) va applicato l'aumento previsto per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale (aumento percentuale per ogni soggetto oltre il primo, con obbligo del giudice di motivare); 4) in caso di transazione o conciliazione, all'avvocato va liquidato il compenso relativo alla fase decisionale (che non si è svolta) e tale compenso può essere aumentato fino a un quarto (la Corte chiarisce che va riconosciuto il compenso per la fase decisionale, aumentabile fino al 25%, e non soltanto una percentuale di esso); 5) l'aumento del 15% per le spese forfettarie è considerato accessorio del compenso e si intende riconosciuto anche se il giudice non lo ha espressamente statuuto. Il giudice del rinvio dovrà rideterminare i compensi secondo questi principi e decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 4, comma 6 e art. 5, comma 2)
Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta; per la liquidazione dei compensi a carico del cliente si abbia riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda
La Corte interpreta la norma nel senso che, se il giudizio si chiude con transazione e il difensore ha partecipato al raggiungimento dell'accordo, va comunque riconosciuto il compenso per la fase decisionale (che non si è svolta) e questo può essere aumentato fino al 25%; inoltre, quando si liquidano compensi a carico del cliente, se il valore della domanda era concretamente determinato all'atto introduttivo, tale valore costituisce il riferimento, non l'importo della transazione
D.M. 2022, n. 147 (modifica art. 4, comma 6 del D.M. n. 55/2014)
La modifica ha reso più esplicita la previsione: il compenso per transazione/conciliazione è pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto; la Corte ritiene che la formulazione novellata confermi ed espliciti il principio già desumibile dal testo originario
Codice di procedura civile (art. 10 c.p.c.)
Quando il valore della causa è concretamente dichiarato nella domanda introduttiva, per la liquidazione degli onorari in relazione al cliente va fatto riferimento a quel valore (art.10 c.p.c. sul valore della causa)
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 4, comma 2 e art. 8)
Se un avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ciascun soggetto oltre il primo (percentuali previste dal d.m.); il giudice deve motivare sia quando riconosce l'aumento sia quando lo esclude
Codice di procedura civile (art. 385 c.p.c. e art. 96 c.p.c.)
Art. 385: rimessione delle spese di lite al giudice del rinvio; art. 96 è richiamato in ordine alla domanda riconvenzionale per lite temeraria, che il Tribunale aveva rigettato
Massime di principio
- Per la liquidazione dei compensi dovuti dal cliente, se il valore della domanda introduttiva è concreto e determinato, va preso come riferimento quel valore e non l'importo successivamente realizzato con una transazione.
- Se il difensore ha svolto attività di ricerca documentale e l'esame degli atti, la cosiddetta 'fase di studio' deve essere liquidata come prestazione intellettuale e non esclusa come mera attività materiale.
- Quando l'avvocato assiste più parti con la stessa posizione processuale, il compenso va determinato secondo le regole del d.m. n. 55/2014: spettano aumenti per soggetto oltre il primo e il giudice deve sempre motivare la scelta di riconoscere o meno tali aumenti.
- In caso di conciliazione o transazione, all'avvocato spetta il compenso relativo alla fase decisionale (anche se non svolta) e tale compenso può essere aumentato fino al 25%; la norma ha portata premiale per incentivare soluzioni transattive.
- L'aumento del 15% per le spese forfettarie costituisce un accessorio del compenso e, secondo la giurisprudenza, si considera riconosciuto anche se omesso espressamente nella statuizione del giudice di merito.
- Ogni riduzione o aumento del compenso operato dal giudice deve essere adeguatamente motivata, soprattutto se fondata su criteri quali 'effettivo impegno' o percentuali diminutive/incrementative.
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