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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15003/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e quindi dato ragione all'Amministrazione finanziaria su un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2012, emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Il ricorso per cassazione era articolato in sei motivi. In particolare, il sesto motivo denunciava l'omessa disamina dell'eccezione di tardività dell'appello dell'Ufficio; il terzo motivo conteneva una censura di insufficienza/erroneità motivazionale della sentenza regionale; il quinto motivo deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulle domande e deduzioni svolte dalla società nel giudizio di primo grado. Gli altri motivi non sono esaminati nel merito perché ritenuti assorbiti all'esito dell'accoglimento del quinto motivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il sesto motivo, ritenendo tempestivo l'appello dell'Ufficio in virtù della sospensione dei termini prevista dall'art. 11, comma 9, del d.l. 50/2017 per le controversie definibili, poiché il termine d'impugnazione che sarebbe scaduto il 10 luglio 2017 restava sospeso fino al 30 settembre 2017 e l'appello era stato proposto il 29 agosto 2017. Ha rigettato anche il terzo motivo, reputando la motivazione della CTR sufficiente a superare il minimo costituzionale. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato le ragioni di merito dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo, integrando così un vizio di omessa pronuncia. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame di fatto delle circostanze dedotte a confutazione dell'atto impositivo e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50

    "per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"

    La norma ha sospeso per sei mesi i termini di impugnazione delle controversie definibili, rendendo tempestivo l'appello proposto dall'Ufficio entro il periodo di sospensione.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia sulle domande o difese ritualmente proposte integra nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è deducibile come error in procedendo in sede di legittimità.

  • Cass. SS.UU. n. 8053/2014

    La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta conforme al c.d. minimo costituzionale, con conseguente infondatezza della censura puramente motivazionale.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia del giudice di merito sulle domande, eccezioni o ragioni di fatto ritualmente introdotte dalla parte determina nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio per il nuovo esame.
  • Nei casi in cui operi una sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dalla legge, la tempestività dell'appello va verificata sommando tale sospensione al termine ordinario originario.
  • La censura di vizio motivazionale è infondata quando la sentenza di merito contiene una motivazione idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi e supera il minimo costituzionale richiesto.
  • Quando la cassazione accoglie il motivo relativo all'omessa pronuncia, gli ulteriori motivi del ricorso restano assorbiti se la nuova decisione sul punto può incidere sull'intero assetto della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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