Cassazione Civile, Ordinanza n. 20506/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione già in godimento e dei relativi supplementi, con specifico riferimento alla pensione dei lavoratori dello spettacolo ex ENPALS, poi gestita dall'INPS. Il pensionato ha chiesto che, nel calcolo della Quota B, non venisse applicato il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971, sostenendo che dovessero operare i criteri introdotti dal d.lgs. n. 182 del 1997. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno accolto la domanda di riliquidazione della Quota B, ma la Corte territoriale ha anche ritenuto operante la decadenza triennale di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011, limitando l'azionabilità dei ratei anteriori al triennio precedente la domanda. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il massimale continuasse a operare anche per la Quota B; il pensionato ha resistito e proposto ricorso incidentale contro l'applicazione della decadenza triennale alle prestazioni già liquidate prima del 6 luglio 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'INPS, affermando che nella determinazione della Quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997, continua a operare e non è stato abrogato dall'art. 4, comma 8, dello stesso decreto. Ha invece rigettato il ricorso incidentale del pensionato, ritenendo corretta l'applicazione della decadenza triennale anche alle azioni di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dal 6 luglio 2011, secondo il criterio della decadenza mobile e con limitazione ai soli ratei pregressi colpiti dal decorso del termine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971
Il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile continua a operare anche ai fini del calcolo della Quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
art. 1, comma 10; art. 4, comma 8; artt. 3 e 4
Le nuove aliquote di rendimento e il rinvio alle aliquote di cui al d.lgs. n. 503 del 1992 non escludono, in via espressa o implicita, il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dalla disciplina speciale ENPALS.
Le aliquote richiamate dal d.lgs. n. 182 del 1997 si coordinano con il sistema dei limiti massimi di retribuzione pensionabile della disciplina speciale.
art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970
come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011
La decadenza triennale si applica anche alle azioni di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già in godimento, limitatamente ai ratei per i quali sia decorso il triennio dalla domanda giudiziale.
Ha esteso la disciplina decadenziale dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 alle azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 38 Cost.
La lettura della decadenza è ricostruita in senso costituzionalmente orientato, per bilanciare l'esigenza di certezza con la tutela del nucleo essenziale del diritto a pensione.
Massime di principio
- Nella determinazione della Quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua a operare per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, salvo abrogazione espressa o incompatibilità normativa effettiva, che non può desumersi dal solo rinvio alle aliquote di rendimento.
- Il rinvio a una diversa disciplina sulle aliquote di rendimento non implica, di per sé, l'eliminazione dei limiti massimi della retribuzione pensionabile previsti dall'ordinamento speciale di settore.
- La decadenza triennale introdotta in materia previdenziale si applica anche alle azioni di riliquidazione di prestazioni già liquidate, ma solo con decorrenza dalla novella e con effetto limitato ai ratei anteriori al triennio rispetto alla domanda giudiziale, secondo un criterio di decadenza mobile.
- L'interpretazione delle norme decadenziali in materia pensionistica deve essere letta in modo costituzionalmente orientato, per evitare effetti retroattivi eccessivi e salvaguardare l'affidamento dell'assicurato sul nucleo essenziale del diritto a pensione.
- In sede di legittimità, un motivo di ricorso è ammissibile quando investe direttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; non sussiste giudicato interno se la censura colpisce la medesima questione interpretativa decisa dal giudice di merito.
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