Cassazione Penale, Sentenza n. 9051/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Fallimento impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione della somma di euro 400.000, sequestrata nei confronti di Davide Chiovetta per reati di autoriciclaggio e reimpiego di proventi di bancarotta. L'impugnazione si fondava su due motivi: (i) omissione di adeguata motivazione da parte del tribunale del riesame in relazione alla doglianza secondo cui dal capo di imputazione risultava che i 400.000 euro derivassero dalla vendita del ramo d'azienda Gelateria Ambrosiana (ossia da reimpiego dei proventi della bancarotta) e non da altre fattispecie; (ii) censura della decisione per aver ritenuto tardiva la richiesta di riesame del decreto di sequestro, affermando che il Fallimento avrebbe avuto conoscenza del provvedimento solo il 18/02/2022 e avendo invece presentato istanza di dissequestro 'in prevenzione'.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: la notificazione dell'atto del Tribunale del riesame era avvenuta al difensore munito di procura speciale il 26/04/2022, con conseguente elezione di domicilio presso quest'ultimo, e il ricorso era stato depositato solo il 20/05/2022, oltre il termine di quindici giorni previsto dagli artt. 325 e 585 c.p.p. La Corte ha inoltre richiamato che il terzo interessato (il Fallimento) non poteva, nella fattispecie, contestare l'effettiva legittimità della misura se non dimostrava la titolarità della somma sequestrata; non era emersa prova che i 400.000 euro appartenessero al Fallimento invece che provenire da reati diversi o da autoriciclaggio. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
Riferimento procedurale all'utilizzo del contraddittorio scritto nel trattamento del ricorso; la decisione è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi della norma richiamata.
Delitto di riciclaggio contestato quale base per il sequestro preventivo della somma oggetto di procedimento.
Rilevante per le contestazioni fiscali ed il collegamento tra evasione e disponibilità di somme oggetto di sequestro.
Norma sull'autoriciclaggio richiamata quale capo R) in relazione alla confisca e al sequestro dei 400.000 euro.
Codice di procedura penale, art. 148 co. 4
La notificazione al difensore munito di procura speciale è valida e determina l'elezione di domicilio, con effetti sulla decorrenza dei termini processuali.
Codice di procedura penale, artt. 325 e 585 comma 1, lett. a)
Stabilisce il termine di quindici giorni per l'impugnazione dei provvedimenti del riesame e le modalità di tempestività: il ricorso, essendo depositato oltre tale termine, è stato dichiarato inammissibile.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per €3000.
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. Un., n. 5 del 29/04/1994
Richiamata per il principio secondo cui la tempestiva impugnazione dipende dalla notificazione al difensore che ha procura speciale, con elezione di domicilio.
Massime di principio
- La notificazione al difensore munito di procura speciale vale come elezione di domicilio e fa decorrere i termini per l'impugnazione: chi agisce deve controllare le notifiche al proprio difensore per non perdere termini perentori.
- Il termine per proporre ricorso contro provvedimenti del riesame è perentorio (15 giorni): il mancato rispetto comporta inammissibilità anche se il richiedente invoca conoscenze precedenti o istanze preventive.
- Il terzo interessato (es. curatela fallimentare) può chiedere il dissequestro, ma deve dimostrare la titolarità o l'origine lecita della somma; l'assenza di prova della proprietà o della provenienza lecita indebolisce la domanda.
- Quando il sequestro è disposto anche ai fini di confisca per reati come autoriciclaggio, il Giudice valuta la pertinenza della somma rispetto ai reati contestati: la mera asserzione di derivazione da attività societaria non basta senza prova documentale.
- Le istanze 'in prevenzione' (richieste generiche di dissequestro per somme eventualmente sequestrate) non sostituiscono la tempestiva impugnazione del provvedimento notificato e non tutelano dalla decadenza dei termini.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente rischia condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la solidità procedurale prima di proporre ricorso tardivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8968/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8974/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8975/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8977/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8982/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8983/2023 del 02/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →