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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9051/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Fallimento impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione della somma di euro 400.000, sequestrata nei confronti di Davide Chiovetta per reati di autoriciclaggio e reimpiego di proventi di bancarotta. L'impugnazione si fondava su due motivi: (i) omissione di adeguata motivazione da parte del tribunale del riesame in relazione alla doglianza secondo cui dal capo di imputazione risultava che i 400.000 euro derivassero dalla vendita del ramo d'azienda Gelateria Ambrosiana (ossia da reimpiego dei proventi della bancarotta) e non da altre fattispecie; (ii) censura della decisione per aver ritenuto tardiva la richiesta di riesame del decreto di sequestro, affermando che il Fallimento avrebbe avuto conoscenza del provvedimento solo il 18/02/2022 e avendo invece presentato istanza di dissequestro 'in prevenzione'.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: la notificazione dell'atto del Tribunale del riesame era avvenuta al difensore munito di procura speciale il 26/04/2022, con conseguente elezione di domicilio presso quest'ultimo, e il ricorso era stato depositato solo il 20/05/2022, oltre il termine di quindici giorni previsto dagli artt. 325 e 585 c.p.p. La Corte ha inoltre richiamato che il terzo interessato (il Fallimento) non poteva, nella fattispecie, contestare l'effettiva legittimità della misura se non dimostrava la titolarità della somma sequestrata; non era emersa prova che i 400.000 euro appartenessero al Fallimento invece che provenire da reati diversi o da autoriciclaggio. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8

    Riferimento procedurale all'utilizzo del contraddittorio scritto nel trattamento del ricorso; la decisione è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi della norma richiamata.

  • Codice penale, art. 648-bis

    Delitto di riciclaggio contestato quale base per il sequestro preventivo della somma oggetto di procedimento.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 74

    Rilevante per le contestazioni fiscali ed il collegamento tra evasione e disponibilità di somme oggetto di sequestro.

  • Codice penale, art. 648-ter

    Norma sull'autoriciclaggio richiamata quale capo R) in relazione alla confisca e al sequestro dei 400.000 euro.

  • Codice di procedura penale, art. 148 co. 4

    La notificazione al difensore munito di procura speciale è valida e determina l'elezione di domicilio, con effetti sulla decorrenza dei termini processuali.

  • Codice di procedura penale, artt. 325 e 585 comma 1, lett. a)

    Stabilisce il termine di quindici giorni per l'impugnazione dei provvedimenti del riesame e le modalità di tempestività: il ricorso, essendo depositato oltre tale termine, è stato dichiarato inammissibile.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per €3000.

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. Un., n. 5 del 29/04/1994

    Richiamata per il principio secondo cui la tempestiva impugnazione dipende dalla notificazione al difensore che ha procura speciale, con elezione di domicilio.

Massime di principio

  • La notificazione al difensore munito di procura speciale vale come elezione di domicilio e fa decorrere i termini per l'impugnazione: chi agisce deve controllare le notifiche al proprio difensore per non perdere termini perentori.
  • Il termine per proporre ricorso contro provvedimenti del riesame è perentorio (15 giorni): il mancato rispetto comporta inammissibilità anche se il richiedente invoca conoscenze precedenti o istanze preventive.
  • Il terzo interessato (es. curatela fallimentare) può chiedere il dissequestro, ma deve dimostrare la titolarità o l'origine lecita della somma; l'assenza di prova della proprietà o della provenienza lecita indebolisce la domanda.
  • Quando il sequestro è disposto anche ai fini di confisca per reati come autoriciclaggio, il Giudice valuta la pertinenza della somma rispetto ai reati contestati: la mera asserzione di derivazione da attività societaria non basta senza prova documentale.
  • Le istanze 'in prevenzione' (richieste generiche di dissequestro per somme eventualmente sequestrate) non sostituiscono la tempestiva impugnazione del provvedimento notificato e non tutelano dalla decadenza dei termini.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente rischia condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la solidità procedurale prima di proporre ricorso tardivo.

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