Cassazione Civile, Sentenza n. 32961/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mosca chiedeva la conversione in euro del controvalore delle banconote in lire in suo possesso, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 216/2015, e, in via subordinata, il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per l'anticipata estinzione del diritto di conversione. Il Ministero contestava la fondatezza della domanda per estinzione del diritto per prescrizione (o decadenza) e deduceva violazione/errata applicazione delle norme sul termine per la conversione (art. 3 l. n.96/1997 e successive modifiche) e richiamava varie disposizioni del codice civile in materia di estinzione dei diritti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero. Sul punto sostanziale, la Corte ha ritenuto che il termine previsto dall'art. 3, comma 1‑bis, della l. n. 96/1997 non debba essere qualificato come termine di decadenza e che, dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 26 della l. n. 201/2011, non sia avvenuta la «reviviscenza» del precedente termine: la sostituzione normativa ha creato un vuoto che impone l'applicazione della disciplina generale sulla prescrizione (termini decennali di cui agli artt. 2934 e 2946 c.c.). In definitiva il ricorso del Ministero è stato respinto e Mosca ha ottenuto il riconoscimento del diritto alla conversione, subordinato alla verifica della validità delle banconote da parte della Banca d'Italia. Le spese di giudizio in Cassazione sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
legge 7 aprile 1997, n. 96, art. 3
Le banconote ed i biglietti dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale
La Corte ha considerato centrale la disciplina dell'art. 3; ha ritenuto che il comma 1 bis (che fissava il termine per la conversione fino al 28/02/2012) non debba essere qualificato come decadenza e che il termine generale di prescrizione decennale trova comunque applicazione dopo il vuoto normativo creato dalla dichiarazione di incostituzionalità.
legge 7 aprile 1997, n. 96, art. 3, comma 1‑bis
Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012
La Corte ha valutato se il termine fosse prescrizionale o decadenziale e ha concluso che non è da qualificare come decadenza. Inoltre, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma che lo aveva sostituito, non è avvenuta la reviviscenza del precedente termine.
legge 23 dicembre 2005, n. 289 (art. 87 introduttivo)
Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96 ... anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2
Richiamata nel dibattito; la Corte ha ritenuto che il richiamo ai termini di prescrizione non escluda la valutazione circa la natura giuridica del termine di cui al comma 1‑bis e non impedisca la qualificazione come prescrizione alla luce del contesto normativo e della successiva pronuncia di incostituzionalità.
decreto‑legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 26 (convertito nella l. n. 214/2011)
Le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato ...
La Corte Costituzionale l'ha dichiarato incostituzionale (Corte Cost. n. 216/2015). La Cassazione ha chiarito che tale norma aveva sostituito il termine precedente e, trovandosi essa stessa priva di efficacia costituzionale, non determina la reviviscenza della disciplina anteriore ma lascia un vuoto che impone il ricorso alle regole generali sulla prescrizione.
Decisione Corte Costituzionale n. 216/2015
per effetto della cessazione del corso legale della lira... il diritto di convertire in euro le banconote e le monete metalliche poteva essere esercitato fino alla scadenza del termine decennale di prescrizione stabilito, in via generale, a favore dell'erario, e cioè fino al febbraio 2012
La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che aveva anticipato la prescrizione; la Cassazione ha preso atto della pronuncia ma ha precisato che la successiva disciplina applicabile è quella della prescrizione generale, non la reviviscenza del precedente termine.
codice civile, artt. 2934 e 2946
La Corte ha applicato la disciplina generale della prescrizione decennale (art. 2934 c.c. e correlati) come regola residuale nel vuoto normativo creatosi dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma sostitutiva.
Articolo richiamato dall'attore per la richiesta di risarcimento danni per l'anticipata estinzione del diritto di conversione; la decisione si è comunque concentrata sul diritto alla conversione e sulla questione prescrizionale, senza accogliere separatamente la domanda risarcitoria così come prospettata.
Tali norme sono state richiamate dal Ministero nella censura di cassazione (contestazione della qualificazione del termine come prescrizione/decadenza). La Corte ha esaminato il tema sostanziale e ha ritenuto infondata la censura, confermando l'orientamento applicativo sopra descritto.
Massime di principio
- Quando una norma successiva ha sostituito un termine previsto in una norma precedente (anziché abrogarla), la dichiarazione di incostituzionalità della norma sostitutiva non determina automaticamente la «reviviscenza» della norma anteriore; può crearsi un vuoto normativo cui si applicano le regole generali (es. prescrizione ordinaria).
- La qualificazione di un termine come prescrizione o decadenza dipende dalla valutazione complessiva della ratio normativa e degli effetti voluti dal legislatore; non è determinante solo la rubricatura o l'assenza della parola "prescrizione" se il contesto normativo e gli effetti mostrano la natura prescrizionale.
- In presenza di un vuoto legislativo seguito a pronuncia di incostituzionalità che ha eliminato/sostituito un termine, è corretto applicare la disciplina generale della prescrizione (artt. 2934 e ss. c.c.) se non sussiste una norma speciale che disponga diversamente.
- Per chi detiene banconote in lire, è prudente documentare e, se possibile, dimostrare tempestive richieste di conversione ai fini probatori; tuttavia la dichiarazione di diritto alla conversione può essere riconosciuta anche in sede giudiziale previa verifica della validità materiale delle banconote da parte della Banca d'Italia.
- Dal punto di vista processuale, le eccezioni di prescrizione devono essere tempestivamente formulate; tuttavia la qualificazione giuridica del termine (prescrizione vs decadenza) può essere valutata dal giudice anche alla stregua delle norme e della loro interpretazione giurisprudenziale.
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