Cassazione Civile, Sentenza n. 32804/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'assegnazione del quinto dello stipendio disposta con ordinanza ex art. 553 c.p.c., sostenendo che il pignoramento presso terzi non gli era mai stato notificato e che tale mancata notificazione non costituiva mera nullità sanabile ma inesistenza dell'atto, con conseguente mancanza dell'avvio dell'esecuzione a suo carico.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la notificazione del pignoramento nei confronti del debitore era inesistente (atto restituito al mittente come "sconosciuto"), sicché il pignoramento non ha mai tecnicamente avuto inizio e non poteva essere sanato dalla successiva attività dell'esecutato. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito (art. 384, co. 2 c.p.c.), ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi, dichiarando l'inesistenza del pignoramento e annullando l'ordinanza del 16.4.2019; ha però dichiarato inammissibile, in quel giudizio, la domanda di restituzione delle somme già incassate da Intesa Sanpaolo (tale restituzione dovrà essere richiesta con azione autonoma, es. ripetizione di indebito). Le spese sono integralmente compensate tra le parti; nulla è disposto nei confronti dell'ASL che non ha difeso.
Norme richiamate
Il pignoramento presso terzi è una fattispecie a formazione progressiva: la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e l'intimazione al terzo e la sua dichiarazione di quantità ne perfezionano gli effetti. La mancanza della notificazione al debitore può impedire ab initio l'avvio dell'esecuzione.
L'ingiunzione al debitore è un elemento essenziale dell'atto di pignoramento; la sua mancata comunicazione al debitore incide sulla struttura dell'atto.
L'esecuzione forzata ha inizio con il pignoramento: se la notificazione al debitore è inesistente, l'azione esecutiva non si considera iniziata.
Il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando la notificazione è radicalmente inesistente: la mera conoscenza successiva del processo da parte del debitore non supplisce all'assenza dell'atto iniziale.
L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio per far valere vizi degli atti esecutivi entro il termine perentorio previsto; tuttavia, se il vizio è esiziale e si propaga agli atti successivi, l'opposizione è ammissibile anche contro tali atti nel relativo termine.
L'ordinanza di assegnazione rappresenta l'atto conclusivo del procedimento esecutivo presso terzi; se il pignoramento iniziale è inesistente, anche l'ordinanza di assegnazione è invalida e va annullata.
La Corte può cassare e decidere nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; così è stato fatto per accogliere l'opposizione e dichiarare l'inesistenza del pignoramento.
Riferito al concetto di "utile inizio dell'esecuzione": la Corte ha richiamato che, se il perfezionamento della fattispecie non avviene, non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa: la Corte ha considerato che la conoscenza successiva del processo non può surrogare la mancanza di un atto essenziale quale la notificazione iniziale.
Massime di principio
- La mancata notificazione del pignoramento al debitore, se radicale e del tutto inesistente (es. atto restituito al mittente senza consegna), determina l'inesistenza del pignoramento e impedisce l'avvio dell'esecuzione: tale vizio non è sanabile dalla successiva proposizione di opposizione o dalla mera conoscenza dell'esecuzione da parte del debitore.
- Se il vizio è invece una nullità della notificazione nei suoi aspetti formali (non radicale), la proposizione dell'opposizione può sanare la nullità per raggiungimento dello scopo, secondo la giurisprudenza consolidata; la distinzione fattuale fra nullità sanabile e inesistenza radicale è cruciale.
- Il creditore pignorante ha l'onere di curare la regolare notificazione: se l'atto non è stato perfezionato, il creditore avrebbe dovuto rinotificare tempestivamente per avviare validamente l'esecuzione.
- I vizi esiziali del pignoramento che si propagano agli atti successivi rendono ammissibile l'opposizione anche contro l'atto conclusivo (es. ordinanza di assegnazione) entro i termini di legge.
- La pronuncia che accoglie un'opposizione agli atti esecutivi ha natura rescindente: la restituzione delle somme già percepite dal creditore non si decide necessariamente nel giudizio di opposizione, ma richiede un'azione autonoma (es. ripetizione di indebito) o valutazioni di merito diverse.
- In presenza di questioni di particolare rilievo nomofilattico o di novità interpretative, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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