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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33078/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Nocera Inferiore nr. 9487/2017 che aveva accolto l'opposizione ex art. 98 l.fall. di Alfonso Schiavone, ammettendo allo stato passivo il credito di € 12.583,25 per TFR maturato anche presso la Raffaele Viscardi S.r.l. Il Tribunale aveva ritenuto inopponibile alla massa la scrittura di accollo priva di data certa ma, sulla base dei CUD 2011 e 2012 e del modello 770 (che riportavano un importo di TFR superiore a € 16.000), aveva comunque ammesso il credito come riconoscimento di debito opponibile. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo fra l'altro la violazione dell'art. 2704 c.c. (inopponibilità delle dichiarazioni del fallito), l'irrilevanza probatoria dei CUD/mod.770, l'omesso esame della scrittura del 15.9.2010 (distacco vs cessione), e l'omessa pronuncia sulla eccezione di inefficacia del patto di accollo ai sensi degli artt. 64 o 66 l.fall.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi (in particolare ha confermato che i CUD e il modello 770, muniti di data certa, costituiscono ricognizione di debito opponibile alla massa e che da essi si poteva desumere il TFR anche riferito al periodo presso la cedente). Tuttavia la Corte ha accolto il quinto motivo: il Tribunale non aveva pronunciato sull'eccezione, sollevata dal curatore, di inefficacia del patto di accollo ai sensi degli artt. 64 o 66 l.fall. per possibile gratuità/annullabilità del negozio favorevole al lavoratore. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata (in relazione al motivo accolto) e la causa rinviata al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    Disciplina la data certa e l'inopponibilità delle scritture private non dotate di data certa rispetto ai terzi; la Corte conferma però che una ricognizione di debito munita di data certa è opponibile alla massa, mentre la mancanza di data certa rende la scrittura di accollo inopponibile salvo prova acquisita aliunde

  • artt. 96, 98, 99 l. fall.

    Norme relative al procedimento di accertamento dei crediti nello stato passivo (opposizione, ammissione allo stato passivo, fase di verifica); nell'ambito di tali norme il giudice valuta le prove e l'opponibilità dei documenti al curatore

  • art. 30, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Norma richiamata in relazione alla qualificazione del fenomeno giuridico (distacco vs cessione del rapporto di lavoro); la Corte ha ritenuto però che la questione fosse coperta da giudicato interno per la parte già definita

  • art. 64 l. fall.

    Norma richiamata dal curatore in via di eccezione per sostenere l'inefficacia di atti o patti lesivi dei creditori; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi espressamente su tale eccezione

  • art. 66 l. fall.

    Altro articolo richiamato come base per l'eccezione di inefficacia; in concreto la decisione ha rilevato l'omessa valutazione dell'eccezione da parte del giudice di merito

  • art. 112 c.p.c.

    Principio del giudice che deve decidere su tutte le questioni proposte dalle parti; la mancata decisione sull'eccezione fatta valere dal curatore ha costituito motivo fondante della cassazione

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    Prescrizione sui contenuti della motivazione; il ricorrente denunciava un contrasto motivazionale, ma la Corte non ha ritenuto sussistente alcuna contraddittorietà tale da annullare il decreto

Massime di principio

  • I CUD e il modello 770, se redatti dal datore di lavoro e muniti di data certa, possono costituire riconoscimento (ricognizione) di debito e sono opponibili alla massa fallimentare: spostano l'onere probatorio sul curatore, il quale deve dimostrare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto sostanziale
  • Una scrittura privata di accollo priva di data certa è inopponibile al fallimento ai sensi dell'art. 2704 c.c., ma la prova dell'esistenza dell'obbligo può essere desunta da atti e documenti contabili (aliunde) che riportino il riconoscimento del debito
  • Se il curatore solleva eccezioni di inefficacia degli atti (es. ai sensi degli artt. 64 o 66 l.fall.), il giudice è tenuto a decidere espressamente su tali eccezioni: l'omessa pronuncia costituisce vizio rilevante e può determinare la cassazione
  • Questioni già decise con efficacia di giudicato interno nel procedimento sui crediti non possono essere riesaminate in Cassazione nel giudizio di legittimità sul decreto impugnato; ciò limita le questioni riapribili in sede di cassazione
  • La ricognizione di debito, purché anteriormente datata e certa, determina astrazione rispetto alla causa debendi e fornisce prova efficiente del credito, salvo che il curatore provi il contrario
  • Nel caso di contestazione tra cessione del rapporto e mera prestazione/distacco, occorre valutare la documentazione complessiva: ma se l'assunzione è già stata riconosciuta in decisioni non impugnate, il profilo può ritenersi precluso

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