Cassazione Civile, Sentenza n. 32959/2023 del 27/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'amministratore del condominio aveva proposto opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo da Roma Capitale; il Tribunale aveva accolto l'opposizione. Roma Capitale impugnò la sentenza, ma la Corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Roma Capitale propose ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha valutato preliminarmente la tempestività del ricorso e l'ha dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è stata comunicata il 24 luglio 2018 e il termine per proporre ricorso era scaduto il 22 settembre 2018; il ricorso è stato notificato il 20 dicembre 2018. Per tale motivo la Corte non ha esaminato i singoli motivi di merito. Roma Capitale è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del condominio, liquidate in complessivi € 3.100,00 oltre € 200,00 per esborsi, con distrazione a favore dell'avv. Danilo De Angelis. Non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti ai fini degli obblighi di versamento previsti dall'art. 13, co. 1quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla legge n. 228/2012).
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione; è il capo di doglianza con cui il condominio ha impugnato la cartella di pagamento.
art. 348 bis c.p.c.
Prevede la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando l'appello è privo di ragionevoli probabilità di accoglimento; la Corte d'appello ha utilizzato questa norma per dichiarare inammissibile l'appello di Roma Capitale.
art. 348 ter, comma 3, c.p.c.
Stabilisce che, in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla data di comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità: la Corte ha applicato questa regola per calcolare il termine di impugnazione.
art. 24 Cost. e art. 111 Cost.
Citate nella ricostruzione giurisprudenziale sopra richiamata; la Corte richiamata ha ritenuto che il termine ordinario per proporre impugnazione non violi i diritti alla difesa e al giusto processo garantiti da tali articoli, salvo casi in cui dalla comunicazione non sia possibile ricondurre il provvedimento all'ipotesi di cui all'art. 348 bis.
art. 93 c.p.c.
Norma che disciplina la liquidazione delle spese di lite; la Corte ha condannato l'ente ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente e ha disposto la distrazione in favore dell'avv. De Angelis.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Prevede la possibile condanna per lite temeraria o condotte processuali gravemente infondate; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per applicare tale sanzione a carico dell'ente ricorrente nella presente sede.
art. 13, co. 1 quater e co. 1bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228)
Prevedono l'obbligo, in determinate ipotesi di esito negativo dell'impugnazione, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tali disposizioni.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello dichiara inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza di inammissibilità, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3: occorre calcolare con attenzione la data di comunicazione ricevuta dal difensore.
- La comunicazione via PEC al procuratore costituito è considerata valida ai fini della decorrenza del termine: verificare sempre la ricevuta di accettazione/lettura e considerare tale data come punto di partenza del termine.
- In ipotesi di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), verificare se e quando è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali; in molte situazioni specifiche (come nella presente) la sospensione feriale non si applica e i termini decorrono regolarmente.
- Se si intende impugnare anche l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello, il rimedio di cassazione deve essere esercitato con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall'art. 348 ter, comma 3: non è possibile impugnare separatamente con diverso termine.
- Il mancato rispetto dei termini di proposizione del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità automatica e l'impossibilità di accedere al merito; pertanto, l'attenzione procedurale e la tempestiva notificazione sono decisive.
- In caso di soccombenza, è probabile l'assegnazione delle spese in favore della controparte (art. 93 c.p.c.); inoltre, verificare la possibile applicazione degli obblighi di versamento previsti dal D.P.R. n. 115/2002 per contributi unificati aggiuntivi quando ricorra la causa prevista.
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