Cassazione Penale, Ordinanza n. 37035/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Entrambi gli imputati hanno impugnato la sentenza del 25 febbraio 2026 della Corte d’appello di Palermo, che aveva confermato la loro condanna per tentato furto aggravato, in concorso, ai sensi degli artt. 110, 56, 624 e 625, n. 2, c.p. Il primo ricorrente ha dedotto: 1) la violazione dell’art. 129, comma 1, c.p.p., sostenendo che la querela riguardasse un fatto diverso e che dovesse essere dichiarata l’improcedibilità; 2) il vizio di motivazione sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del concorso nel reato; 3) la violazione di legge circa la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2, c.p. Il secondo ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento soggettivo; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per la mancata esclusione della recidiva. La contestazione riguarda un tentato furto commesso presso un’attività commerciale di Palermo, in piazza Generale Cascino, all’intersezione con via Montepellegrino; i due imputati erano stati arrestati in flagranza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, la censura sulla querela è stata ritenuta generica e priva delle specifiche indicazioni e degli atti necessari a consentire la verifica della dedotta diversità del fatto; il ricorso richiamava soltanto la querela del 25 febbraio 2025 e non considerava il verbale di arresto, che indicava il luogo del tentato furto. Le doglianze sulla responsabilità concorsuale e sull’aggravante sono state considerate dirette a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, senza una specifica censura di legittimità né deduzione di travisamento della prova. Quanto al secondo ricorrente, la censura sull’elemento soggettivo proponeva una ricostruzione alternativa e si fondava su affermazioni assertive; quella sulle attenuanti generiche e sulla recidiva è stata giudicata manifestamente infondata, poiché la Corte d’appello aveva motivato analiticamente sulla pericolosità, sui numerosi precedenti, sulle ripetute violazioni delle prescrizioni e sull’assenza di elementi favorevoli. Per effetto dell’inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in ogni stato e grado del processo (e quindi anche nel giudizio di legittimità, ed anche se la questione non era stata posta nel gravame di merito), il giudice, il quale riconosce che ... manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza
Il giudice deve rilevare d’ufficio la mancanza di una condizione di procedibilità in ogni stato e grado, incluso il giudizio di legittimità; la verifica della specifica eccezione, tuttavia, richiede che il ricorrente fornisca gli atti e le indicazioni necessari quando essa presuppone un accertamento di fatto.
quando l'apprezzamento della doglianza presuppone un compiuto accertamento di fatto, l'individuazione di atti specifici e il loro apprezzamento di merito è peculiare onere del ricorrente, inadempimento dell'obbligo di specificità del motivo ex art. 581 cod. proc. pen., mettere a disposizione della Corte di cassazione tutti gli atti o tutte le specifiche indicazioni pertinenti all'eccezione proposta
Il motivo di ricorso deve essere specifico: se la censura dipende da un accertamento fattuale, il ricorrente deve individuare e mettere a disposizione gli atti o le indicazioni pertinenti, non essendo sufficiente un richiamo parziale.
la Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.
La sentenza conferma la condanna per tentato furto aggravato commesso in concorso; nel caso concreto le censure sulla partecipazione concorsuale sono state ritenute dirette a ottenere una diversa lettura dei fatti, non una verifica di legittimità.
la Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.
La condanna confermata riguarda un furto rimasto allo stadio del tentativo.
la Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.
La fattispecie di base oggetto della condanna confermata è il furto.
il terzo motivo - che lamenta la violazione della legge penale, segnatamente in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile
La contestazione dell’aggravante non è scrutinabile in cassazione quando si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza una compiuta censura di legittimità.
così dando conto, in maniera congrua e logica, degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha apprezzato
La valutazione della recidiva e delle attenuanti generiche può essere motivata mediante il riferimento congruo e logico agli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p., tra cui precedenti, condotta e presenza o assenza di elementi favorevoli.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando l’inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- Quando una censura di improcedibilità dipende dalla ricostruzione di fatti e dall’esame di atti specifici, il ricorrente deve indicare e mettere a disposizione della Corte gli elementi pertinenti; il solo richiamo parziale a un atto non soddisfa l’onere di specificità del ricorso.
- In cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione del fatto accolta dai giudici di merito una diversa lettura degli elementi fattuali: occorre formulare una specifica censura di legittimità e, quando pertinente, dedurre il travisamento della prova.
- La doglianza sull’elemento soggettivo è inammissibile quando, anziché criticare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata, si limita a prospettare una ricostruzione alternativa e assertiva.
- La valutazione delle attenuanti generiche e della recidiva è adeguatamente motivata quando il giudice di merito espone in modo logico e congruo gli elementi concreti rilevanti, tra cui precedenti, condotte successive e presenza o assenza di elementi favorevoli.
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